Sentenza n. 2276/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una pergola bioclimatica realizzata senza autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una pergola bioclimatica installata in un terrazzino a tasca, ritenendo l’opera realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica. L’ordinanza è stata adottata dopo il parere negativo della Soprintendenza sull’istanza di compatibilità paesaggistica, motivato dall’impatto visivo e dalla disarmonia dell’opera con il prospetto dell’edificio, la piazza e il contesto paesaggistico tutelato. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria, nonché violazione dell’art. 2 e dell’Allegato A, punti A.19 e A.22, della l.r. Sicilia n. 5/2019. Ha sostenuto che l’opera fosse una pergotenda, composta da elementi facilmente rimovibili, non soggetta a titolo edilizio né ad autorizzazione paesaggistica. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del parere negativo della Soprintendenza e ne ha contestato la fondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il parere negativo della Soprintendenza era stato reso in un autonomo procedimento preventivo, mentre l’ordinanza di demolizione era stata adottata successivamente, nell’ambito di un distinto procedimento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Pertanto il parere non doveva essere necessariamente impugnato separatamente, diversamente dai casi in cui esso costituisca il presupposto immediatamente lesivo e vincolante di un successivo diniego di sanatoria. Nel merito, il TAR ha chiarito che il parametro decisivo era l’art. 2 della l.r. Sicilia n. 5/2019, poiché l’ordinanza non era fondata sulla mancanza di un titolo edilizio, ma sulla mancanza del parere favorevole di compatibilità paesaggistica. Il richiamo al punto A.19 dell’Allegato A è stato ritenuto inconferente, poiché tale disposizione riguarda pergolati in legno destinati al ricovero di attrezzi agricoli. L’opera non è stata ricondotta neppure al punto A.22, relativo all’installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o spazi pertinenziali privati. Ai fini paesaggistici, tale previsione ha una portata più restrittiva rispetto alle disposizioni edilizie sulle pergotende e riguarda soltanto opere prive di una struttura principale solida e permanente, idonea a modificare la sagoma o il prospetto dell’edificio. Dalla documentazione fotografica risultava invece che gli elementi portanti verticali e orizzontali della struttura, estesi per l’intera profondità della terrazza, producevano un evidente impatto visivo e modificavano la fisionomia del prospetto. È stata ritenuta irrilevante la questione della necessità o meno di opere demolitorie per rimuovere la struttura. L’opera era quindi soggetta a valutazione paesaggistica e l’ordinanza di demolizione è stata ritenuta legittima. Ricorso respinto; spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
Consente l’adozione dell’ordinanza di demolizione nell’ambito del distinto procedimento repressivo, successivo al procedimento paesaggistico, per opere realizzate in assenza del prescritto parere di compatibilità paesaggistica.
art. 2 l.r. Sicilia n. 5/2019
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4
Costituisce il parametro normativo per individuare gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica.
Allegato A, punto A.19, l.r. Sicilia n. 5/2019
pergolati…realizzati in legno per il ricovero di attrezzi agricoli
La previsione riguarda una tipologia specifica di pergolati in legno destinati al ricovero di attrezzi agricoli e non è applicabile a una pergola bioclimatica installata su una terrazza pertinenziale.
Allegato A, punto A.22, l.r. Sicilia n. 5/2019
installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato
L’esenzione paesaggistica riguarda soltanto tende parasole prive di una struttura principale solida e permanente capace di determinare un’evidente variazione di sagoma o prospetto; non comprende strutture più complesse e visivamente impattanti.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001
opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili
La disposizione edilizia presenta un ambito più ampio rispetto all’esenzione paesaggistica prevista dal punto A.22 dell’Allegato A della l.r. Sicilia n. 5/2019 e non determina automaticamente l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica.
art. 3, comma 1, lett. r), l.r. Sicilia n. 16/2016
l’installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria
La disciplina edilizia regionale sulle opere facilmente rimovibili non coincide con la più limitata esenzione prevista ai fini paesaggistici.
Massime di principio
- L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista per le tende parasole comprende soltanto opere prive di una struttura principale solida e permanente, non idonea a modificare in modo evidente la sagoma o il prospetto dell’edificio.
- La qualificazione di un’opera come pergotenda o intervento edilizio libero ai sensi della disciplina edilizia non comporta automaticamente l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica: i rispettivi ambiti normativi devono essere valutati autonomamente.
- Una struttura composta da elementi portanti verticali e orizzontali estesi sulla profondità della terrazza, con evidente impatto visivo e modifica della fisionomia del prospetto, non rientra nella nozione paesaggistica di semplice tenda parasole ed è soggetta a valutazione di compatibilità paesaggistica.
- Il parere preventivo negativo della Soprintendenza, reso in un autonomo procedimento paesaggistico, non deve essere necessariamente impugnato insieme all’ordinanza comunale di demolizione adottata successivamente in un distinto procedimento repressivo; l’immediata lesività del parere ricorre invece quando esso determina inderogabilmente il contenuto del provvedimento finale impugnato.
- L’ordinanza di demolizione può essere adottata per la mancanza del prescritto parere di compatibilità paesaggistica anche quando il provvedimento non sia fondato sulla mancanza di un titolo edilizio.
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