Cassazione Penale, Sentenza n. 13327/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per presunto errore di fatto nella valutazione delle prove da parte della Corte di cassazione. Il ricorrente contestava l'erronea percezione della completezza probatoria sulla configurazione del reato associativo (art. 416-bis c.p.) e dell'estorsione (art. 629 c.p.), lamentando in particolare: la mancata considerazione delle dichiarazioni dell'imputato e della persona offesa Ciotola; la presunta inesistenza o travisamento del contenuto dell'intercettazione del 27/04/2017 (c.d. captazione n. 62), che secondo la difesa non avrebbe contenuto indicazioni di altri imprenditori da sottoporre a estorsione; la presunta divergenza e mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori Di Donato e Moschino. In sostanza si deduceva che la Corte di cassazione avrebbe commesso un errore percettivo (svista) nella lettura degli atti, sicché la decisione sarebbe diversa senza tale errore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le contestazioni del ricorrente attengono a valutazioni di merito e giuridico-valutative, non a un errore percettivo qualificabile ai sensi dell'art. 625-bis. È stato richiamato il principio secondo cui l'errore di fatto è una svista o un equivoco nella lettura degli atti interni che abbia influito sulla formazione della decisione; se la causa dell'errore ha contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio non sanabile con il rimedio straordinario. La Corte ha inoltre verificato che nelle motivazioni erano state esaminate e respinte le deduzioni difensive (compresa la captazione e le dichiarazioni dei collaboratori), con argomentazioni ritenute non viziate da errori percettivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: ammissibile solo per errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni che abbiano determinato una decisione diversa; non copre errori di giudizio o valutazioni del merito.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sul delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che dagli elementi (dichiarazioni dei collaboratori, ammissioni dell'imputato, elementi captativi e altri riscontri) risultasse la partecipazione del ricorrente al clan, e che tale valutazione fosse stata compiutamente motivata dai giudici di merito e di legittimità.
art. 629 cod. pen.
Norma sul reato di estorsione: il ricorrente ha fatto cenno a profili relativi a questo reato, ma la Corte ha osservato che la doglianza relativa all'art. 629 non era stata proposta come motivo nella decisione impugnata e quindi non sorreva l'accoglimento del ricorso straordinario.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i criteri di riscontro e valutazione reciproca delle dichiarazioni dei collaboratori (Di Donato e Moschino) e che le loro narrazioni fossero convergenti sulla parte essenziale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'emettere la condanna alle spese del procedimento in ragione dell'inammissibilità del ricorso straordinario.
legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione termini periodo feriale)
Riferimento alla disciplina della sospensione del termine per il deposito del ricorso nel periodo feriale; utilizzata per verificare la tempestività del ricorso.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata
"qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio"
Principio consolidato secondo cui l'errore di fatto non comprende errori di valutazione giuridico-probatoria; richiamato per delimitare l'ambito del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis può essere utilizzato solo per errori di percezione concreti (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o apprezzamenti di prova.
- Quando la censura riguarda la diversa valutazione delle dichiarazioni di collaboratori o di altre prove (inclusi elementi intercettivi), la Corte verifica se vi sia stata una reale svista percettiva: se la discrepanza attiene a valutazioni logiche o di fatto, il rimedio è inammissibile perché si tratta di errore di giudizio.
- Doglianze non dedotte nelle impugnazioni precedenti o non formulate come motivi specifici nella sentenza impugnata rischiano di essere ritenute inammissibili o non assorbibili nel ricorso straordinario.
- La Corte di cassazione deve motivare il rifiuto delle censure e il richiamo a precedenti giurisprudenziali rafforza la tesi secondo cui la mera richiesta di riesame del merito non è ammessa con il rimedio straordinario.
- L'irritualità e l'abuso del rimedio straordinario possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
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