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Sentenza

Sentenza n. 15129/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento – previa tutela cautelare monocratica e collegiale - del provvedimento di diniego del visto d’ingresso in Italia n. -OMISSIS- del Consolato Generale d’Italia a Casablanca, motivato con la mancata conferma della volontà di assunzione da parte del potenziale datore di lavoro .

Giustizia amministrativa202509742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, motivato dalla mancata conferma della volontà di assunzione da parte del potenziale datore di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino marocchino beneficiario di un nulla osta nominativo al lavoro rilasciato dal competente Sportello unico per l’immigrazione, ha impugnato il diniego del visto d’ingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca. Ha dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il deficit istruttorio e motivazionale e l’eccesso di potere, sostenendo che la mancata conferma dell’assunzione da parte del potenziale datore di lavoro fosse dipesa da un disguido tecnico-informatico. A seguito del remand cautelare, la sede consolare ha comunicato che, in caso di mancata conferma non imputabile al datore di lavoro, avrebbe dovuto essere richiesto il ricircolo del nulla osta e rieditato il procedimento; ha tuttavia precisato che tale procedura era stata impedita dalla sospensione dei nulla osta relativi a lavoratori marocchini disposta dall’art. 3 del d.l. 145/2024, in attesa delle verifiche dell’Ispettorato del lavoro. Il nulla osta risultava ancora sospeso alla vigilia dell’udienza pubblica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego del visto. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure relative al contraddittorio, all’istruttoria e alla motivazione, rilevando in particolare che la comunicazione depositata dalla sede consolare dopo il remand cautelare aveva sostanzialmente introdotto una motivazione nuova rispetto a quella contenuta nel provvedimento originario. Tale motivazione postuma è stata considerata inammissibile e non idonea a sostenere la legittimità del diniego. Le spese di lite sono state poste a carico del MAECI nella misura di euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 145/2024

    Nell’affare in parola tale procedura di ricircolo è stata inibita dall’intervenuto art. 3 del Dl 145/2024 che ha sospeso anche i nulla osta relativi a lavoratori cittadini del Marocco in attesa delle verifiche di rito da parte dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

    La disposizione è richiamata dalla sede consolare quale base della sospensione dei nulla osta relativi ai lavoratori marocchini e dell’impossibilità di procedere al ricircolo; tuttavia, tale circostanza non è stata ritenuta idonea a integrare successivamente la motivazione originaria del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La norma è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • Il diniego di un visto d’ingresso deve essere sorretto da una motivazione completa già contenuta nel provvedimento originario; l’amministrazione non può sostituire o integrare tale motivazione mediante comunicazioni depositate nel corso del giudizio.
  • Quando la mancata conferma dell’assunzione risulti potenzialmente riconducibile a un disguido tecnico o ad altra causa non imputabile al lavoratore o al datore di lavoro, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata e confrontarsi con tale circostanza prima di negare il visto.
  • La sospensione del nulla osta e l’impossibilità di procedere al suo ricircolo, ove sopravvenute o rappresentate successivamente, non possono essere utilizzate per legittimare retroattivamente un diniego motivato originariamente soltanto dalla mancata conferma della volontà di assunzione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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