Cassazione Civile, Ordinanza n. 18789/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva declinato la competenza e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Ha inoltre rinviato al definitivo la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui una lavoratrice, già dipendente a tempo indeterminato presso un terminal di Milazzo con mansioni di addetta alla caffetteria, otteneva l'ingiunzione alla società datrice di lavoro di consegnare la busta paga del mese di aprile 2019. La società proponeva opposizione eccependo il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in favore del Tribunale di Messina, sostenendo che il contratto di lavoro era stato stipulato a Messina, presso la propria sede legale, e che non potesse operare il criterio della dipendenza aziendale perché la lavoratrice aveva cessato di lavorare alle sue dipendenze il 12 aprile 2019 per effetto del trasferimento di ramo d'azienda ad altra società, mentre il ricorso monitorio era stato depositato solo nel 2020. Il Tribunale accoglieva l'eccezione e declinava la competenza per territorio in favore di Messina. Con l'unico motivo del regolamento di competenza la ricorrente denunciava violazione degli artt. 1326, 1327 e 1335 c.c. e dell'art. 413 c.p.c., oltre a vizio motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la documentazione prodotta, consistente in una "informativa delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro" ex d.lgs. n. 152 del 1997, non dimostrava la stipulazione di un vero contratto scritto a Messina, né la prova della proposta e accettazione in tale luogo; inoltre la sottoscrizione del documento in un giorno festivo rendeva poco plausibile la conclusione del contratto presso la sede sociale, mentre la prestazione era iniziata pacificamente a Milazzo. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'informativa non equivale a un contratto di lavoro, che il documento rinviava a un futuro contratto o alla possibile instaurazione di un rapporto anche senza contratto scritto e che, in assenza di un contratto scritto e di elementi certi circa il luogo di stipulazione, rileva il luogo di inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Poiché l'attività era iniziata in Milazzo, il rapporto doveva considerarsi sorto lì per facta concludentia, con conseguente competenza territoriale alternativa anche del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Norme richiamate
art. 1326 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione della stipulazione contrattuale; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ma valorizza l'assenza di un contratto scritto e l'impossibilità di desumere con certezza il luogo di conclusione del contratto dall'informativa prodotta
art. 1327 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla conclusione del contratto; la Corte osserva che dalla documentazione prodotta non emergeva un valido contratto scritto e che il rapporto poteva essersi instaurato per facta concludentia
art. 1335 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di conoscenza della proposta/accettazione; la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo non provata la stipulazione del contratto a Messina
art. 413 c.p.c.
norma decisiva per la competenza territoriale nelle controversie di lavoro: in mancanza di contratto scritto e di un luogo certo di stipulazione, è competente anche il giudice del luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la prova del luogo di conclusione del rapporto; la Corte ritiene non dimostrata la stipulazione a Messina e valorizza la circostanza certa dell'inizio della prestazione a Milazzo
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicati come parametro del motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio motivazionale nel regolamento di competenza
d.lgs. n. 152 del 1997
richiamato come fonte dell'"informativa delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro"; la Corte afferma che tale documento non può essere qualificato come contratto di lavoro e ha solo funzione esplicativa
Massime di principio
- Nel giudizio di competenza relativo a un rapporto di lavoro, se non risulta un contratto scritto e non è possibile individuare con certezza il luogo in cui il rapporto è sorto, opera il criterio del luogo di inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa ex art. 413 c.p.c.
- Un documento informativo sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, redatto in adempimento di obblighi informativi, non vale di per sé come contratto di lavoro e non consente, da solo, di fissare il luogo di stipulazione del rapporto.
- Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la circostanza certa e non contestata dell'inizio dell'attività lavorativa in un determinato luogo può fondare la competenza di quel foro, anche in assenza di un contratto scritto, per instaurazione del rapporto per facta concludentia.
- La prova del luogo di conclusione del contratto non può essere desunta in modo congetturale da un mero documento informativo o da elementi dubbi; occorrono elementi certi e univoci per derogare al criterio del luogo di esecuzione della prestazione.
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