Cassazione Penale, Sentenza n. 12427/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava la condanna per sostituzione di persona e truffa pluriaggravata a loro carico. Rosa e Antonio Forcelli deducono la nullità del giudizio per omessa notificazione agli specifici difensori da loro nominati (errori nella PEC: notifica inviata a un avvocato omonimo con diversa PEC), con conseguente assenza del difensore di fiducia e degli imputati all'udienza di appello. Antonio Bracone propone cinque motivi: carenza di motivazione sulla sua responsabilità per truffa, richiesta di riqualificazione in insolvenza fraudolenta, vizi nella concessione e quantificazione della provvisionale (presunto errore di calcolo e mancata detrazione di pagamenti in contanti), travisamento delle dichiarazioni del testimone Lippolis e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il motivo dei Forcelli nel primo profilo: riscontra l'omessa notificazione dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia effettivamente nominato (errore di invio PEC a un omonimo), dichiara la nullità del giudizio e annulla la sentenza per Rosa e Antonio Forcelli; trasmette gli atti alla Corte d'appello di Torino per il prosieguo. Il ricorso di Antonio Bracone è dichiarato inammissibile (motivi non consentiti o manifestamente infondati); per lui condanna alle spese e al pagamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende; nulla deciso sulle spese della parte civile non richieste.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il vizio di nullità per omessa notificazione agli incaricati (lett. c) del comma 1) come causa di nullità assoluta del giudizio di appello quando il difensore di fiducia non è stato raggiunto.
art. 179 cod. proc. pen.
Conferma il principio della nullità per l'omesso avviso al difensore nominato; la sentenza impugnata è assorbita da tale nullità quando procede da udienza viziata.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione delle citazioni e degli avvisi agli imputati e ai loro difensori; la corretta applicazione è centrale nel motivo accolto relativo alla errata distrubuzione delle PEC.
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle formalità di funzionamento del processo e alla possibile nullità quando manchi la presenza o la rappresentanza difensiva.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione: lett. c) (nullità per motivi procedurali) accolta per i Forcelli; lett. e) (vizi della motivazione) impiegata per valutare le censure di Bracone, molte delle quali ritenute non consentite o manifestamente infondate.
art. 125 cod. proc. pen.
Rilevante per i profili di motivazione e per la verifica della congruità logica della decisione; citato nei motivi di Bracone sul vizio di motivazione.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti e ai criteri di motivazione della sentenza d'appello e del sindacato in cassazione.
art. 539 e 540 cod. proc. pen.
Riferimenti ai poteri del giudice d'appello e alle questioni di revisione della motivazione, utilizzati nella disamina dei motivi di Bracone.
art. 165 cod. pen.
Richiamato in relazione alla quantificazione della provvisionale e alla valutazione delle circostanze rilevanti ai fini della misura della responsabilità patrimoniale.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione dei giudici del merito sul diniego delle attenuanti.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nel motivare la contestazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche; valutazione rimessa al giudice del merito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile; applicata nei confronti di Bracone.
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia effettivamente nominato (anche per errore nella PEC indirizzo a un omonimo) integra una nullità assoluta che può portare all'annullamento della sentenza d'appello.
- In Cassazione i motivi che impugnano la valutazione delle prove sono spesso inammissibili se mirano a un diverso apprezzamento della persuasività delle prove; è necessario dimostrare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non solo disaccordo sulla valutazione fattuale.
- La cosiddetta 'doppia conforme' (allineamento tra primo grado e appello) restringe il sindacato di legittimità: per impugnare il travisamento della prova occorre evidenziare discrepanze macroscopiche rispetto al compendio probatorio.
- La qualificazione giuridica dei fatti (es. truffa vs insolvenza fraudolenta) dipende dalla concreta valutazione degli artifici e delle modalità: la simulazione di circostanze per ottenere fiducia può integrare la truffa contrattuale.
- La quantificazione e la concessione della provvisionale in sede penale sono decisioni discrezionali del giudice del merito e difficilmente sindacabili in Cassazione.
- I ricorsi in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili quando i motivi non rientrano nelle fattispecie di censura consentite o siano manifestamente infondati, con possibile condanna alle spese e ammende.
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