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Direttiva 2014/77

Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014 , recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/77/UE della Commissione aggiorna gli allegati I e II della direttiva 98/70/CE per allineare i riferimenti ai più recenti standard CEN sui metodi di prova della benzina e del gasolio. La modifica deriva dal progresso tecnico e dalla sostituzione, da parte del CEN, delle norme precedentemente richiamate. Gli Stati membri mantengono un margine limitato di discrezionalità, potendo adottare metodi analitici specifici alternativi solo se garantiscono almeno la stessa accuratezza e precisione dei metodi sostituiti. La direttiva contiene un termine di recepimento di 12 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento dei riferimenti alle norme tecniche CEN per i metodi di prova della benzina e del combustibile diesel ai fini delle specifiche di qualità della direttiva 98/70/CE.

Ambito di applicazione

Si applica alla qualità della benzina e del combustibile diesel immessi in commercio nell’Unione europea, limitatamente agli allegati I e II della direttiva 98/70/CE. Riguarda gli Stati membri, che devono recepire le modifiche negli ordinamenti nazionali; la direttiva è rilevante anche ai fini del SEE. Non introduce un nuovo regime generale di qualità dei carburanti, ma aggiorna i riferimenti tecnici ai metodi di prova e alle specifiche correlate.

Aggiornamento dei riferimenti tecnici per benzina e combustibile diesel

La direttiva 2014/77/UE della Commissione interviene sulla direttiva 98/70/CE, che disciplina le specifiche ecologiche e i metodi di analisi della benzina e del combustibile diesel immessi in commercio. L’intervento è giustificato dal progresso tecnico: il CEN ha sostituito alcune norme tecniche precedentemente richiamate, rendendo necessario l’aggiornamento degli allegati I e II.

Obiettivi e finalità

L’obiettivo della direttiva è assicurare che i riferimenti normativi ai metodi di prova restino attuali e coerenti con gli standard tecnici più recenti. La modifica è circoscritta ai richiami alle norme CEN contenuti negli allegati della direttiva 98/70/CE e non altera l’impianto generale delle specifiche qualitative dei carburanti.

Modifiche all’allegato I: benzina

Per la benzina, la direttiva sostituisce la nota 1 dell’allegato I prevedendo che i metodi di prova siano quelli indicati nella norma EN 228:2012. È tuttavia riconosciuta agli Stati membri la possibilità di adottare metodi analitici specifici in sostituzione della EN 228:2012, a condizione che sia dimostrato che tali metodi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo sostituito.

La direttiva sostituisce inoltre la nota 6 dell’allegato I, precisando che la formulazione riguarda "altri monoalcoli ed eteri" con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012.

Modifiche all’allegato II: combustibile diesel

Per il combustibile diesel, la nota 1 dell’allegato II è sostituita con un rinvio alla norma EN 590:2013 come riferimento per i metodi di prova. Anche in questo caso, gli Stati membri possono usare metodi analitici specifici alternativi solo se è provato che garantiscono almeno la stessa accuratezza e precisione del metodo della EN 590:2013.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva è tipica della natura vincolante per il risultato della direttiva UE: gli Stati membri devono assicurare l’adeguamento del diritto interno ai nuovi riferimenti tecnici, ma conservano un margine limitato di scelta sui mezzi. Tale discrezionalità riguarda esclusivamente l’eventuale sostituzione dei metodi analitici standard con metodi specifici nazionali, subordinata a un requisito tecnico stringente di equivalenza in termini di accuratezza e precisione.

Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro 12 mesi dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e devono applicarle entro lo stesso termine di 12 mesi. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I della direttiva 98/70/CE

Sostituisce la nota 1 dell’allegato I, stabilendo che i metodi di prova per la benzina sono quelli della norma EN 228:2012. Gli Stati membri possono introdurre metodi analitici specifici in sostituzione della EN 228:2012 solo se dimostrano che garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione. Sostituisce inoltre la nota 6, richiamando "altri monoalcoli ed eteri" con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012.

Aggiornamento dell’allegato II della direttiva 98/70/CE

Sostituisce la nota 1 dell’allegato II, prevedendo che i metodi di prova per il combustibile diesel siano quelli della norma EN 590:2013. È consentito agli Stati membri adottare metodi analitici specifici in sostituzione della EN 590:2013 solo se dimostrano che assicurano almeno la stessa accuratezza e precisione del metodo sostituito.

Obbligo di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro 12 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, e devono applicarle entro lo stesso termine di 12 mesi. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri.

Comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieenergiaambientemercato internonormazione tecnica

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