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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06029/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 relativo a un immobile di proprietà della contribuente sito nel Comune di Magliano Sabina, con richiesta di pagamento dell'imposta, oltre accessori, per complessivi 783 euro. La contribuente rivendicava l'esenzione per abitazione principale, sostenendo di aver depositato documentazione catastale e certificazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma per dimostrare che l'immobile era la sua unica proprietà e che il trasferimento della residenza anagrafica a Roma era avvenuto solo per ragioni professionali, con effettiva dimora abituale a Magliano Sabina. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo non provata la dimora abituale nell'immobile tassato e valorizzando la residenza anagrafica a Roma. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione delle norme sull'ICI e dell'art. 116 c.p.c., per non aver valorizzato la prova documentale dell'unicità dell'immobile e delle ragioni professionali del cambio di residenza, nonché il principio di non contestazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; 3) mancata rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 8 d.lgs. 504/1992, per asserita disparità di trattamento tra chi possiede un solo immobile e chi ne possiede più di uno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di ICI, l'agevolazione per abitazione principale spetta solo se il contribuente prova che l'immobile costituisce la dimora abituale propria e dei familiari; la residenza anagrafica è una presunzione relativa, superabile con prova contraria, ma non basta la sola circostanza che l'immobile sia l'unico posseduto. Nel caso concreto la CTR ha accertato in fatto che la contribuente non aveva dimostrato la dimora abituale a Magliano Sabina e la stessa difesa aveva ammesso il trasferimento della residenza a Roma per motivi lavorativi. La Corte ha inoltre escluso rilievo al principio di non contestazione, poiché i fatti allegati non erano idonei a fondare il diritto vantato e la mancata costituzione del Comune non comporta ammissione; ha anche escluso l'applicabilità dell'art. 1, comma 707, l. 147/2013, perché riferito all'IMU e ai cittadini residenti all'estero. Quanto alle sanzioni, ha ritenuto insussistente l'obiettiva incertezza normativa, essendo la disciplina chiara e consolidata in giurisprudenza. Infine, ha escluso la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, perché anche il possessore di più immobili ottiene l'esenzione solo se dimostra la dimora abituale nell'unità prescelta. Spese non liquidate per mancata attività difensiva del Comune; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 504/1992

    Per l'ICI l'agevolazione per abitazione principale richiede la prova della dimora abituale nell'immobile; la residenza anagrafica opera come presunzione relativa superabile con prova contraria.

  • art. 1 d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 8 per sostenere l'errore di applicazione della disciplina ICI.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso, senza un'autonoma elaborazione della Corte sulla norma.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto non fondato il motivo perché il giudice di merito ha effettuato un accertamento fattuale insindacabile nei limiti dedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia sulle sanzioni; la Corte ha deciso nel merito ritenendo infondata la doglianza.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di motivo infondato e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito senza rinvio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la decisione nel merito della questione sulle sanzioni.

  • art. 1, comma 707, l. n. 147/2013

    Ritenuto non pertinente perché riferito all'IMU e alla posizione dei cittadini italiani residenti all'estero, non all'ICI oggetto di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di ICI, l'esenzione per abitazione principale richiede la prova della dimora abituale del contribuente e dei familiari nell'immobile, mentre la residenza anagrafica costituisce soltanto una presunzione relativa.
  • La sola circostanza che l'immobile sia l'unico posseduto dal contribuente non è sufficiente a fondare il diritto all'esenzione, se manca la prova dell'effettiva dimora abituale.
  • Il principio di non contestazione non può supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi del diritto invocato, né opera automaticamente per effetto della mancata costituzione della controparte.
  • La disciplina delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa presuppone una reale e oggettiva incertezza interpretativa; essa è esclusa quando la norma è chiara e l'orientamento giurisprudenziale è consolidato.
  • La questione di legittimità costituzionale non va sollevata quando l'interpretazione della norma consente di risolvere la controversia senza dubbio di costituzionalità e la disciplina non determina, nei termini prospettati, una disparità irragionevole.
  • Quando il motivo di ricorso è infondato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può evitare il rinvio e decidere nel merito per ragioni di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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