Sentenza del 30/08/2018 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - Imposta pubblicitaria - Presupposto dell'imposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento fondato esclusivamente sulla presenza del manufatto o dell'impianto pubblicitario deve essere escluso, se non risulta che esso fosse effettivamente utilizzato per la diffusione di un messaggio pubblicitario. L'impianto non utilizzato può eventualmente essere assoggettato, ove ricorrano i relativi presupposti, alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ma non all'imposta sulla pubblicità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 507/1993 a un impianto pubblicitario non utilizzato. Il ricorrente sostiene, o la decisione afferma, che l'imposta presuppone l'esistenza di un effettivo messaggio pubblicitario e il suo collegamento con il mezzo utilizzato per diffonderlo. Il mero impianto, privo di un messaggio pubblicitario esposto o diffuso, non integra quindi il presupposto dell'imposta.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. 507/1993
L'imposta sulla pubblicità è applicabile ai soli messaggi pubblicitari
Il presupposto dell'imposta è costituito dalla diffusione di un messaggio pubblicitario, non dalla mera esistenza fisica dell'impianto destinato, eventualmente, a veicolarlo.
D.Lgs. 507/1993 - disciplina della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
L'impianto privo di messaggio pubblicitario può essere soggetto alla diversa tassa per l'occupazione del suolo pubblico, se sussistono i presupposti specifici di tale tributo.
Massime di principio
- L'imposta sulla pubblicità richiede un messaggio pubblicitario effettivamente esposto o diffuso e non può essere applicata per la sola presenza di un cartello, telaio o impianto inutilizzato.
- Occorre distinguere tra il tributo connesso alla diffusione del messaggio pubblicitario e quello relativo all'occupazione del suolo pubblico: l'esclusione del primo non comporta automaticamente l'esclusione del secondo.
- In caso di accertamento, l'ente impositore deve dimostrare non solo l'esistenza dell'impianto, ma anche il suo concreto utilizzo per veicolare un messaggio avente natura pubblicitaria.
- La valutazione deve concentrarsi sul collegamento effettivo tra il contenuto pubblicitario e il mezzo di diffusione; in assenza di tale collegamento, manca il presupposto dell'imposta.
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