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Sentenza

Sentenza del 29/08/2018 n. 720 - Comm. Trib. Prov. Torino

Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria - Notifica prima di 60 gg - Contribuente soggetto ad indagine penale - Motivazione urgenza - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione. Tale termine è previsto per consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste all'Amministrazione, instaurando un contraddittorio preventivo. L'Amministrazione aveva giustificato l'urgenza richiamando il fatto che il contribuente fosse sottoposto a un procedimento penale per reati tributari, senza però spiegare in concreto perché tale circostanza rendesse necessario anticipare la notifica dell'accertamento.

La decisione

La motivazione dell'urgenza è stata ritenuta insufficiente. La mera pendenza di un procedimento penale per reati tributari non dimostra, di per sé, l'esistenza di ragioni concrete e specifiche tali da impedire il rispetto del termine di 60 giorni. L'inosservanza del termine, in assenza di una particolare urgenza adeguatamente motivata, comporta la lesione del diritto di difesa del contribuente e determina l'illegittimità dell'atto di accertamento.

Norme richiamate

  • Articolo 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine di 60 giorni è una garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. L'Amministrazione può derogare soltanto in presenza di ragioni di particolare urgenza, che devono essere concrete, specifiche e adeguatamente illustrate nell'atto. La sola sottoposizione del contribuente a un procedimento penale tributario non costituisce motivazione sufficiente, se non viene spiegato il concreto pregiudizio derivante dal ritardo.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di accertamento prima del decorso di 60 giorni dal processo verbale di constatazione è legittima soltanto in presenza di una particolare urgenza concreta e specificamente motivata.
  • Il semplice richiamo a un procedimento penale, anche per reati tributari, non è sufficiente a derogare al termine dilatorio: occorre indicare perché il rispetto del termine avrebbe compromesso l'efficacia o la tempestività dell'accertamento.
  • Il termine tutela il contraddittorio preventivo e il diritto di difesa; la sua violazione, in assenza di urgenza adeguatamente motivata, può comportare l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia il rispetto dei 60 giorni sia il contenuto della motivazione dell'urgenza, che non può essere generica o basata su formule standard.

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