Sentenza del 30/08/2018 n. 3558 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tarsu - comune di Palermo - determinazione tariffa - Giunta Comunale- organo competente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguarda l'individuazione dell'organo competente ad adottare o modificare le tariffe TARSU. In particolare, si discute se tale competenza spettasse esclusivamente al Consiglio comunale oppure potesse essere esercitata dalla Giunta comunale in base all'art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo. Secondo il principio richiamato, la Giunta mantiene la competenza a variare tariffe e aliquote dei tributi comunali, purché operi entro i limiti stabiliti dalla legge o dal Consiglio comunale.
La decisione
La determinazione della tariffa TARSU adottata dalla Giunta comunale è stata ritenuta riconducibile alle competenze statutarie dell'organo, quando la variazione è contenuta nei limiti previamente fissati dalla legge o dal Consiglio comunale. Ne consegue che la delibera non è illegittima per il solo fatto di essere stata adottata dalla Giunta anziché dal Consiglio comunale. Il principio è coerente con i riferimenti giurisprudenziali indicati, tra cui Cass. civ., ordinanza n. 22532 del 27 settembre 2017 e ordinanza del 20 gennaio 2017.
Norme richiamate
Art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo
La Giunta comunale mantiene la competenza ad adottare variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale, entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale.
La norma statutaria attribuisce alla Giunta comunale una competenza tariffaria, purché non esercitata al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge o dagli indirizzi e dalle determinazioni del Consiglio comunale.
Legge regionale Sicilia n. 48 del 1991
La normativa regionale recepisce nell'ordinamento siciliano i principi della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, compresa la ripartizione delle competenze tra Consiglio e Giunta comunale.
Legge n. 142 del 1990
La legge costituisce il riferimento generale per la distribuzione delle funzioni tra gli organi comunali, distinguendo gli atti di indirizzo e regolamentari del Consiglio dagli atti esecutivi e gestionali attribuiti agli altri organi secondo legge e statuto.
Cassazione civile, ordinanza n. 22532 del 27 settembre 2017
Il riferimento giurisprudenziale sostiene la verifica della competenza dell'organo comunale che ha determinato la tariffa e la rilevanza delle previsioni statutarie e dei limiti stabiliti dal Consiglio comunale.
Cassazione civile, ordinanza del 20 gennaio 2017
Il richiamo conferma l'importanza di distinguere tra determinazione originaria della disciplina tributaria, riservata agli organi competenti secondo legge, e variazione tariffaria esercitabile dalla Giunta nei limiti previsti.
Massime di principio
- Per stabilire se una tariffa comunale sia legittima occorre individuare l'organo competente sulla base della legge statale o regionale applicabile, dello statuto comunale e degli eventuali atti del Consiglio comunale.
- La Giunta può modificare tariffe e aliquote quando lo statuto le attribuisce tale potere e quando la variazione resta entro i limiti fissati dalla legge o dal Consiglio comunale.
- Non ogni aumento o variazione tariffaria richiede necessariamente una deliberazione del Consiglio comunale: va verificato se si tratta di una scelta normativa fondamentale oppure dell'attuazione o variazione di una disciplina già definita.
- Un atto della Giunta è illegittimo se introduce autonomamente elementi essenziali del tributo, supera i limiti fissati dal Consiglio o contrasta con la legge; in tali casi il contribuente può contestare la tariffa o l'atto impositivo conseguente.
- La sola circostanza che la tariffa sia stata approvata dalla Giunta, anziché dal Consiglio, non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, se esiste una valida base legislativa o statutaria e sono rispettati i limiti di competenza.
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