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Sentenza

Sentenza del 30/08/2018 n. 1083 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

REDDITO D'IMPRESA - perdita su crediti - requisiti per la deducibilità - idoneità della prova dell'inutilità del tentativo di recupero giudiziale: sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011. L'Ufficio contestava la deduzione di perdite su crediti per complessivi 93.653 euro, riguardanti tre clienti, sostenendo che non fossero stati dimostrati elementi certi e precisi sull'inesigibilità definitiva dei crediti. In particolare, rilevava l'assenza di procedure giudiziali esecutive, di verbali di pignoramento negativo o di altra documentazione attestante l'incapienza patrimoniale dei debitori. Contestava inoltre il rispetto del principio di competenza fiscale e la deduzione della perdita nell'anno 2011, nonché la legittimità delle sanzioni.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto. La Commissione ha ritenuto sufficienti la perizia, la corrispondenza tra le parti, le lettere del legale e gli altri documenti prodotti dalla società per dimostrare l'inesigibilità certa dei crediti. È stato affermato che il contribuente non è obbligato a promuovere inutili azioni giudiziali di recupero quando dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che tali azioni sarebbero prive di concreta utilità e comporterebbero soltanto costi. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 101, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

    La deducibilità della perdita richiede la prova dell'inesigibilità mediante elementi oggettivi, certi e precisi. Tale prova può essere fornita anche senza il previo esperimento di un'azione giudiziale, purché sia dimostrata l'inutilità concreta del recupero coattivo.

  • Art. 83 TUIR

    Il reddito imponibile deriva dal risultato civilistico, ma deve essere determinato applicando le specifiche regole fiscali, comprese quelle sulla deducibilità delle perdite su crediti.

  • Art. 109, comma 1, TUIR

    Il componente negativo deve essere imputato all'esercizio di competenza, individuato in quello in cui l'inesigibilità del credito diviene certa e oggettivamente dimostrabile.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 agosto 2013

    La circolare riconosce, tra gli atti o fatti idonei a dimostrare la perdita, anche la rinuncia al credito, quando siano documentate l'inconsistenza patrimoniale del debitore o l'inopportunità di intraprendere azioni esecutive.

Massime di principio

  • Per dedurre fiscalmente una perdita su crediti non è sempre necessario avviare un procedimento giudiziale o esecutivo: è sufficiente provare con elementi oggettivi che il recupero sarebbe concretamente inutile o antieconomico.
  • La prova dell'inesigibilità può derivare da una valutazione complessiva di documenti quali perizie, corrispondenza, contestazioni della prestazione, irreperibilità del debitore, assenza di patrimonio e pareri professionali, purché siano specifici e coerenti.
  • La semplice rinuncia al credito o il mancato avvio di azioni legali non bastano da soli: devono essere accompagnati dalla dimostrazione delle ragioni economiche e patrimoniali che rendono improbabile qualsiasi recupero.
  • La perdita deve essere dedotta nell'esercizio in cui l'inesigibilità diventa certa e precisamente documentabile; la scelta dell'anno non può dipendere soltanto da valutazioni gestionali discrezionali.
  • È opportuno conservare una documentazione contemporanea ai fatti, dettagliata per ciascun debitore e credito, che dimostri l'entità del credito, le contestazioni, le condizioni patrimoniali del debitore e l'inutilità delle eventuali procedure di recupero.

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