Sentenza del 30/08/2018 n. 3546 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento induttivo redditi s.r.l. ex art. 39, comma 2, DPR 600/1973 - Riconoscimento costi sottratti alla contabilizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un accertamento induttivo dei redditi effettuato ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600/1973, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva contestato ricavi non contabilizzati. La società ha sostenuto che, nel determinare il maggior reddito, l'Agenzia dovesse riconoscere anche i costi correlati alla produzione dei ricavi occultati, applicando una percentuale di incidenza dei costi analoga a quella risultante dalla contabilità e dalla dichiarazione dei redditi.
La decisione
La contestazione è stata accolta sul punto relativo alla determinazione del reddito. È stato affermato che, anche nell'accertamento induttivo, l'Amministrazione non può considerare soltanto i ricavi omessi senza tenere conto dei costi presumibilmente sostenuti per realizzarli. Il reddito deve quindi essere ricalcolato riconoscendo costi correlativi, anche in via presuntiva, sulla base dell'incidenza percentuale dei costi risultante per il reddito dichiarato. La pretesa tributaria deve essere conseguentemente rideterminata.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, DPR n. 600/1973
La norma consente l'accertamento induttivo del reddito quando le irregolarità contabili o gli elementi disponibili lo rendano necessario, ma non autorizza a determinare il maggior reddito considerando esclusivamente i ricavi non contabilizzati e ignorando i costi inerenti alla loro produzione.
Massime di principio
- In caso di accertamento induttivo, l'Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito netto e non può assimilare automaticamente i ricavi occultati a reddito interamente imponibile.
- Ai ricavi non contabilizzati devono essere contrapposti i costi correlativi, anche se non documentati analiticamente, purché la loro esistenza e misura siano desumibili da elementi presuntivi attendibili.
- La percentuale di costi risultante dalla contabilità regolare e dalla dichiarazione può costituire un criterio ragionevole per stimare i costi relativi ai ricavi accertati.
- Il contribuente deve contestare specificamente il mancato riconoscimento dei costi e fornire, quando possibile, dati contabili, economici o presuntivi utili a dimostrarne l'incidenza.
- L'accertamento induttivo amplia i poteri di ricostruzione dell'Ufficio, ma resta soggetto ai principi di capacità contributiva, inerenza e corretta determinazione del reddito effettivo.
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