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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01718/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la decisione del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l’opposizione proposta contro una cartella di pagamento desunta dall’estratto di ruolo. In appello e poi in cassazione sosteneva che il giudice di merito avesse errato nel ritenere non impugnabile l’estratto di ruolo, senza considerare che l’opposizione era fondata sulla dedotta inesistenza o nullità della notificazione della cartella indicata nell’estratto e, per conseguenza, sulla prescrizione del credito. In cassazione denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 2948 c.c., 2697 c.c., 100 e 112 c.p.c., 345 c.p.c., 615 c.p.c. e art. 7 del d.lgs. 150/2011, censurando la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse. In memoria invocava anche un preteso giudicato interno formatosi sulla decisione di primo grado, ma la doglianza è stata ritenuta nuova, generica e inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che, per effetto dell’art. 3-bis del d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021, che ha introdotto nell’art. 12 del d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, l’estratto di ruolo non è impugnabile ex se e la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla norma. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui la disciplina si applica anche ai giudizi pendenti perché concretizza l’interesse a una tutela immediata. Poiché il ricorrente non aveva allegato né provato alcun pregiudizio rientrante nei casi previsti, è stato escluso l’interesse ad agire e l’interesse alla tutela immediata. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura di memoria sul giudicato interno. Nulla sulle spese, per mancata difesa delle intimate; disposta la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base procedurale per la proposta del relatore in camera di consiglio

  • art. 2948 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta prescrizione del credito

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di onere della prova circa notifica e prescrizione

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    invocati per contestare il difetto di interesse e l'eventuale ultrapetizione/omessa pronuncia

  • art. 345 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso

  • art. 615 c.p.c.

    invocato quale norma sull'opposizione all'esecuzione

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    richiamato dal ricorrente in relazione all’opposizione proposta

  • art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in L. 215/2021

    ha introdotto la non impugnabilità ex se dell’estratto di ruolo e la diretta impugnazione solo al ricorrere dei pregiudizi tipizzati

  • art. 12 d.P.R. 602/1973, comma 4-bis

    "L’estratto di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ..."

    la norma delimita in modo tassativo l’interesse ad agire per l’impugnazione del ruolo/cartella non notificati o invalidamente notificati

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    indicato tra i casi di pregiudizio rilevanti ai fini della diretta impugnazione

  • art. 1, comma 1, lett. a, regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato quale fonte del pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio attuale tra quelli tipizzati dalla legge.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata presuppone la prova, da parte dell’opponente, dell’interesse ad agire e della concreta lesione derivante dall’iscrizione a ruolo.
  • La disciplina introdotta dall’art. 3-bis del d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021, si applica ai giudizi pendenti in quanto specifica l’interesse alla tutela immediata.
  • La deduzione, in sede di memoria, di una questione nuova o non specificamente introdotta con il ricorso per cassazione è inammissibile.
  • Il raddoppio del contributo unificato può essere disposto nei casi di declaratoria di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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