Cassazione Penale, Sentenza n. 38906/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato dal reato di detenzione e illecito trasporto di circa 1,052 kg di cocaina, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale era manifestamente illogica e contraddittoria. In particolare si censurava: a) la non considerazione del quadro probatorio che indicava il lancio del borsello dal finestrino lato destro del taxi (opposto al conducente), nonché la mancata valorizzazione della possibile testimonianza del conducente sullo stato dei finestrini; b) il travisamento probatorio relativo alla relazione dattiloscopica, posto che le analisi erano state eseguite sull'involucro di cellophane contenente il panetto e non sul borsello, così che l'assenza di impronte sul borsello non poteva essere considerata elemento favorevole all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che la ricostruzione probatoria della Corte d'appello non fosse sorretta da argomentazioni fattuali logicamente congrue e che vi fosse un evidente travisamento della prova tecnica. La Cassazione ha inoltre rilevato la tardività della memoria difensiva. In conseguenza di ciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo.
Massime di principio
- Se la motivazione di assoluzione si basa su dati tecnici (es. assenza di impronte) accertare esattamente quale sia il reperto sottoposto ad esame: l'oggetto analizzato e l'oggetto materiale del reato devono coincidere o il rilievo è improprio.
- La Corte d'appello deve motivare in modo logico e coerente la valutazione degli elementi di prova; motivazioni apodittiche o contraddittorie sono annullabili in sede di legittimità.
- Quando vi sono testimonianze dirette (es. osservazione del lancio del borsello), occorre valutare la possibilità di integrazione istruttoria, compresa l'audizione o la riaudizione di testi utili (es. il conducente) per chiarire circostanze tecniche come l'apertura/chiusura dei finestrini.
- Il travisamento del contenuto della prova tecnica (attribuire ad un reperto gli esiti di analisi effettuate su un altro) può costituire motivo di annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- La tardività delle memorie difensive può essere eccepita, ma non esime il giudice dall'esaminare la correttezza della valutazione probatoria quando emergono vizi logici o travisamenti delle prove.
- In caso di annullamento per vizi di motivazione o travisamento probatorio è comune il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per garantire terzietà e nuovo esame degli elementi.
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