Cassazione Penale, Sentenza n. 18482/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente propone tre motivi di impugnazione: 1) contestazione dell'applicazione dell'art. 217, comma 2 legge fall., sostenendo che la mera violazione formale delle scritture obbligatorie non integra il reato di bancarotta semplice documentale se non è concretamente idonea a ostacolare la ricostruzione patrimoniale; 2) deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione circa l'accusa di aver aggravato il dissesto omettendo di richiedere il fallimento quando dovuto, con l'argomento che la richiesta non sarebbe stata esigibile perché la società non avrebbe raggiunto la soglia di attivo patrimoniale prevista dall'art. 1, comma 2 legge fall.; 3) censura per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ritenendo che il beneficio avrebbe dovuto essere applicato d'ufficio in appello trattandosi di istanza già formulata in primo grado.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile e conferma la decisione della Corte d'Appello di Roma. In motivazione rigetta il primo motivo ritenendo che la irregolare tenuta delle scritture, quando essa privi il libro degli inventari dell'analiticità necessaria (es. mancanza di indicazioni su saldi di clienti/fornitori o su tipologia/quantità di merci), nega la funzione stessa del libro e integra il delitto previsto dall'art. 217, comma 2 legge fall.; dichiara infondata la doglianza relativa all'inesigibilità della richiesta di fallimento, rilevando la genericità della contestazione circa la soglia patrimoniale e ricordando il divieto per il giudice penale di sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento sui suoi presupposti oggettivi; respinge la censura sulla sospensione condizionale perché l'applicabilità dell'istituto in appello è legata alla discrezionalità e all'ufficiosità del giudice e non costituisce vizio deducibile in cassazione se la parte non lo ha specificamente sollecitato in grado di appello. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende. Conseguentemente resta confermata la condanna per bancarotta semplice (con riqualificazione operata in appello) con pena determinata in dieci mesi di reclusione e sanzioni accessorie ridotte a un anno.
Norme richiamate
art. 217, comma 2 legge fallimentare
La Corte interpreta la norma nel senso che integra il reato la tenuta delle scritture obbligatorie in modo così sintetico e privo di analiticità da impedire alla specifica scrittura (es. libro inventari) di svolgere la funzione cui è destinata; non è necessaria l'impossibilità assoluta di ricostruzione del patrimonio, bensì l'inesistenza dell'autosufficienza della singola scrittura
art. 216, comma 1 n.2 e art. 223, comma 1 legge fallimentare
art. 216, comma 1, n.2; art. 223, comma 1
Norme richiamate nella contestazione originaria per ipotesi di bancarotta documentale/fraudolenta; la Corte d'appello ha però riqualificato la fattispecie nella forma meno grave prevista dagli artt. 217 e 224
art. 224 legge fallimentare
Norma collegata alla fattispecie di bancarotta documentale semplice; impiegata nella riqualificazione del fatto operata dalla Corte d'appello
art. 2217 c.c.
Richiama l'obbligo di indicazione e valutazione delle attività e passività nell'inventario: la Corte ne trae argomento per richiedere analiticità delle scritture contabili, sostenendo che il concetto di "inventario sintetico" è incompatibile con la funzione richiesta dalla norma
art. 1, comma 2 legge fallimentare
Norma che stabilisce i requisiti derogatori per la fallibilità (tra cui la soglia di attivo patrimoniale): la Corte osserva che la ricorrenza dei requisiti è congiunta e che il ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici per contestarne l'esistenza, per cui la doglianza risulta generica
art. 163 c.p.
Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ricorda la natura ufficiosa, discrezionale ed eccezionale dell'intervento in appello e ritiene che l'omessa decisione in mancanza di specifica sollecitazione non costituisca vizio deducibile in cassazione
Massime di principio
- La sola violazione formale degli obblighi contabili non esclude automaticamente rilevanza penale: è determinante se la carenza di analiticità impedisce alla specifica scrittura di adempiere alla propria funzione di rendiconto patrimoniale
- Per sostenere la non fallibilità o l'inesigibilità dell'azione di richiesta del fallimento, il difensore deve fornire elementi concreti e temporali (triennio di riferimento, dati patrimoniali) e non argomentazioni generiche
- Il giudice penale non può sindacare in sede penale i presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento relativamente allo stato di insolvenza o alle condizioni di fallibilità
- La sospensione condizionale della pena in appello resta rimessa alla discrezionalità del giudice e non sempre va concessa d'ufficio: la parte dovrebbe specificamente sollecitare l'applicazione dell'istituto in grado di appello o indicare eventi sopravvenuti che ne rendano possibile la concessione
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe documentare che le scritture contabili erano effettivamente autosufficienti oppure dimostrare l'impossibilità materiale o giuridica di richiedere il fallimento nel periodo contestato
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