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Sentenza

Sentenza n. 850/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a – dell'ingiunzione alla demolizione n. 10, prot. n. 4776 del 25.03.2026, successivamente notificata, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Montecorvino Pugliano ha disposto la demolizione di una “struttura in legno lamellare (Pergolato)” realizzato alla via Veneto civ. 50, su area catastalmente identificata al foglio 13 part. 796 sub.2; b – della relazione di sopralluogo prot. n. 18591 del 19.11.2025 richiamata nel provvedimento sub a e non conosciuta; c - ove e per quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 18955 del 26.11.2025; d – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di demolizione di una struttura in legno lamellare qualificata come pergolato, oltre agli atti presupposti, inclusa la relazione di sopralluogo e la comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di demolizione n. 10 del 25 marzo 2026, relativa a una struttura in legno lamellare di dimensioni pari a circa 5,90 per 5,90 metri, aperta su tutti i lati, priva di copertura, adiacente a un fabbricato civile e fissata al suolo mediante piastre in acciaio bullonate. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli motivi di ricorso. La controversia concerne la legittimità della demolizione di un manufatto realizzato senza permesso di costruire e, in particolare, la sua qualificazione edilizia e l'assoggettamento alla disciplina delle distanze dal confine prevista dall'art. 27 del regolamento edilizio comunale, che stabilisce la distanza di 1,5 metri.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Ha ritenuto non necessario decidere se l'intervento potesse rientrare nella ristrutturazione edilizia leggera soggetta a SCIA, ai sensi degli artt. 3 e 22 d.P.R. 380/2001, poiché il manufatto, costituito da pilastri in legno posti in aderenza al fabbricato principale e stabilmente fissati al suolo, è comunque una costruzione soggetta alla disciplina delle distanze. Anche in assenza di pareti esterne e di copertura, la struttura presenta consistenza, solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo; pertanto opera la regola del "vuoto per pieno" e deve rispettare la distanza di 1,5 metri dal confine prevista dal regolamento edilizio comunale. L'ingiunzione di demolizione è stata quindi confermata e il ricorso rigettato. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura e il ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    ristrutturazione edilizia leggera di cui agli artt. 3 e 22 del D.P.R. n. 380/2001

    La questione della possibile qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia leggera soggetta a SCIA è stata considerata, ma non è stata ritenuta decisiva ai fini della controversia.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    ristrutturazione edilizia leggera di cui agli artt. 3 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, soggetta a scia

    Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalla verifica dell'assoggettamento dell'intervento a SCIA, poiché la struttura era comunque soggetta alla disciplina delle distanze.

  • art. 27 del regolamento edilizio comunale

    distanza di m. 1,5 dal confine

    Impone il rispetto della distanza di 1,5 metri dal confine anche per il portico stabilmente infisso al suolo, qualificabile come costruzione ai fini della disciplina delle distanze.

Massime di principio

  • Una struttura costituita da pilastri o elementi portanti, anche se aperta su tutti i lati e priva di copertura, è soggetta alla disciplina delle distanze tra costruzioni quando presenta consistenza, solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo.
  • Ai fini dell'applicazione delle distanze, la presenza di pareti esterne di collegamento non è indispensabile: un portico o manufatto aperto può essere considerato costruzione secondo la regola del "vuoto per pieno".
  • Quando un manufatto edilizio stabilmente ancorato al suolo viola la distanza minima dal confine prevista dal regolamento edilizio comunale, l'amministrazione può ingiungerne la demolizione, anche se resta controversa la sua qualificazione come intervento soggetto a SCIA anziché a permesso di costruire.
  • La questione relativa al titolo edilizio necessario può essere assorbita quando, indipendentemente dalla qualificazione dell'intervento, la struttura è comunque soggetta a una disciplina edilizia sostanziale sulle distanze la cui violazione giustifica l'ordine demolitorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumi
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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