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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11523/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva riqualificato il reato originariamente contestato (ricettazione ex art. 648 c.p.) nel furto con l'aggravante di cui all'art. 625 co.1 n.7 c.p., deducendo violazione della legge penale per difformità tra il fatto accertato e quello contestato (art. 521 c.p.p.): sostiene che nell'atto di imputazione non erano indicati gli elementi costitutivi dell'aggravante ("esposizione del bene a pubblica fede") e che quindi avrebbe dovuto essere pronunciato il proscioglimento per difetto di querela rispetto al furto semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello puntuale e logicamente coerente, ha ritenuto che gli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante fossero deducibili dall'imputazione (data, luogo e natura del bene: autovettura) e che la riqualificazione fosse prevedibile e persino sollecitata dalla difesa. Pertanto non è stata ravvisata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Per effetto dell'inammissibilità, non è stato applicato l'obbligo di dare avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; nella vicenda era il capo di imputazione originario da cui la Corte d'Appello era partita per la riqualificazione.

  • art. 625 co.1 n.7 cod. pen.

    Aggravante per "esposizione del bene a pubblica fede"; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali utili a configurare tale circostanza erano ricavabili dall'imputazione (autovettura, data e luogo del furto) anche se la locuzione normativa non era testualmente riportata.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di divergenza fra l'imputazione e la sentenza; la Corte ha valutato che non sussisteva violazione perché gli elementi essenziali della fattispecie poi ritenuta erano già presenti nell'atto di imputazione.

  • art. 6 CEDU

    Principio del giusto processo e della correlazione accusa-sentenza: la Corte ha applicato il principio secondo cui la riqualificazione non viola l'art. 6 CEDU se l'imputato ha potuto difendersi in ragione degli elementi essenziali indicati nell'imputazione.

  • art. 173 co.1 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la limitazione formale del motivo di ricorso (sintesi delle deduzioni nei limiti strettamente necessari); usata per inquadrare la censura come un unico motivo corredato dei limiti autorizzati.

  • Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino)

    Principio giurisprudenziale secondo cui, nei giudizi pendenti in Cassazione, se il ricorso è dichiarato inammissibile non trova applicazione l'obbligo di dare avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela nei casi in cui il reato sia divenuto procedibile a querela.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato la sanzione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto in sede di giudizio non viola il principio di correlazione (art. 6 CEDU) se gli elementi fattuali essenziali della nuova qualificazione erano già desumibili dall'imputazione, così da mettere l'imputato nelle condizioni di difendersi.
  • Non è necessario che l'atto di imputazione riproduca testualmente la formula normativa dell'aggravante; è sufficiente che siano contestati i fatti che ne costituiscono gli elementi costitutivi (es.: natura del bene, data, luogo).
  • Se in Cassazione il ricorso è dichiarato inammissibile, non opera l'obbligo di avvisare la persona offesa per l'esercizio della querela quando la norma che lo prevederebbe è riferita a casi in cui il giudizio prosegua (giurisprudenza Sez. Un. 40150/2018).
  • La prevedibilità della riqualificazione e la circostanza che la difesa abbia affrontato la questione in dibattimento rafforzano la regolarità della pronuncia di riqualificazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e applicazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non sussista assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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