Cassazione Civile, Ordinanza n. 02337/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva domandato l'ammissione al passivo del fallimento di una società calcistica per compensi professionali relativi ad attività di consulenza e assistenza legale svolta in due procedimenti disciplinari sportivi davanti agli organi della federazione calcistica, in primo e secondo grado. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, con privilegio, e il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione escludendo: a) la particolare importanza della prestazione ai fini dell'aumento del compenso; b) l'aumento per assistenza di più parti; c) il riconoscimento degli interessi moratori. Il ricorrente in Cassazione ha censurato la decisione deducendo, con quattro motivi, la violazione delle norme sul parametro di liquidazione del compenso professionale e sulla mora del debitore, oltre alla conseguente erroneità della regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi perché infondati: ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale circa la mancanza dei presupposti per qualificare la prestazione come di particolare importanza e circa l'assenza di elementi per riconoscere un maggior compenso per l'assistenza di più soggetti. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che gli interessi moratori sui compensi professionali decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con la richiesta stragiudiziale o con la domanda giudiziale, e che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la nota pro forma inviata prima della domanda di ammissione al passivo. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto del Tribunale di Bari è stato quindi cassato limitatamente al capo sugli interessi e rinviato allo stesso tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente la difesa personale dell'avvocato davanti alla Corte di cassazione nei casi previsti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare violazioni di legge nei capi relativi a compenso professionale e interessi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato utilizzato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi, ma nei primi due motivi la censura è stata ritenuta infondata
art. 2233 c.c.
richiamato come norma di riferimento per la determinazione del compenso professionale
artt. 93, 94, 95, 96 e 97 l.fall.
richiamati nel contesto della domanda di ammissione al passivo e dell'opposizione allo stato passivo
art. 2751-bis, n. 2, c.c.
usato per l'ammissione del credito professionale in privilegio
art. 1 d.m. n. 55/2014
richiamato tra i parametri della liquidazione del compenso forense
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
richiamato dal ricorrente per sostenere i criteri di liquidazione del compenso e la valutazione della particolare importanza della prestazione
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
prevede la facoltà del giudice di aumentare il compenso unico quando il difensore assiste più soggetti con la stessa posizione processuale
art. 4, comma 3, d.m. n. 55/2014
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla difesa di più soggetti
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014
la valutazione della particolare importanza della causa è giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice
d.m. n. 55/2014
la Corte ribadisce che i parametri in esso contenuti guidano la liquidazione dei compensi forensi e la valutazione dei presupposti per gli aumenti
d.lgs. n. 231/2002
richiamato dal ricorrente per fondare la richiesta di interessi moratori sui compensi professionali
artt. 1, 2, 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002
la Corte afferma che gli interessi decorrono dalla messa in mora e che la richiesta stragiudiziale può costituire mora
art. 1224 c.c.
gli interessi moratori sui crediti per prestazioni professionali decorrono dalla costituzione in mora del debitore
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
menzionato in relazione alla liquidazione giudiziale del compenso professionale, che non esclude di per sé la mora del debitore
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito
art. 384, comma 1, c.p.c.
consente l'enunciazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato l'ulteriore contributo unificato perché il ricorso è stato accolto in parte
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel passaggio sul contributo unificato
art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014
qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale
la Corte qualifica tale valutazione come giudizio di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei termini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 4, comma 2, prima parte, d.m. n. 55 del 2014
la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti
il giudice deve motivare sia quando riconosce sia quando nega l'aumento per assistenza di più soggetti
art. 1224 c.c.
gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento
la mora sorge dalla domanda giudiziale o dalla richiesta stragiudiziale, non dalla liquidazione giudiziale del compenso
art. 384, comma 1, c.p.c.
all'enunciazione... del principio di diritto... può farsi luogo per relationem
la Cassazione può enunciare il principio di diritto rinviando ai precedenti richiamati
Massime di principio
- La valutazione della particolare importanza di una causa ai fini dell'aumento del compenso professionale è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- Ai fini dell'aumento del compenso forense per assistenza di più soggetti con identica posizione processuale, il giudice deve motivare sia se concede sia se nega l'incremento; il compenso maggiorato presuppone un effettivo aggravio di attività o una diversità di posizioni assistite.
- Per i crediti da prestazioni professionali, gli interessi moratori decorrono dalla costituzione in mora del debitore, che può coincidere con la richiesta stragiudiziale di pagamento o con la domanda giudiziale, non dalla successiva liquidazione giudiziale del compenso.
- L'invio di una nota pro forma o di un estratto conto può integrare richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore, se dal contenuto emerge la pretesa creditoria.
- La mancata liquidazione del compenso da parte del giudice prima dell'ammissione al passivo non esclude, di per sé, la mora del debitore e quindi il sorgere degli interessi moratori.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e assorbe gli ulteriori motivi, la decisione impugnata va cassata nei limiti del capo accolto e rinviata al giudice di merito per il riesame e per la regolazione delle spese.
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