Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02337/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva domandato l'ammissione al passivo del fallimento di una società calcistica per compensi professionali relativi ad attività di consulenza e assistenza legale svolta in due procedimenti disciplinari sportivi davanti agli organi della federazione calcistica, in primo e secondo grado. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, con privilegio, e il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione escludendo: a) la particolare importanza della prestazione ai fini dell'aumento del compenso; b) l'aumento per assistenza di più parti; c) il riconoscimento degli interessi moratori. Il ricorrente in Cassazione ha censurato la decisione deducendo, con quattro motivi, la violazione delle norme sul parametro di liquidazione del compenso professionale e sulla mora del debitore, oltre alla conseguente erroneità della regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi perché infondati: ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale circa la mancanza dei presupposti per qualificare la prestazione come di particolare importanza e circa l'assenza di elementi per riconoscere un maggior compenso per l'assistenza di più soggetti. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che gli interessi moratori sui compensi professionali decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con la richiesta stragiudiziale o con la domanda giudiziale, e che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la nota pro forma inviata prima della domanda di ammissione al passivo. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto del Tribunale di Bari è stato quindi cassato limitatamente al capo sugli interessi e rinviato allo stesso tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale dell'avvocato davanti alla Corte di cassazione nei casi previsti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare violazioni di legge nei capi relativi a compenso professionale e interessi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato utilizzato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi, ma nei primi due motivi la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 2233 c.c.

    richiamato come norma di riferimento per la determinazione del compenso professionale

  • artt. 93, 94, 95, 96 e 97 l.fall.

    richiamati nel contesto della domanda di ammissione al passivo e dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    usato per l'ammissione del credito professionale in privilegio

  • art. 1 d.m. n. 55/2014

    richiamato tra i parametri della liquidazione del compenso forense

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    richiamato dal ricorrente per sostenere i criteri di liquidazione del compenso e la valutazione della particolare importanza della prestazione

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    prevede la facoltà del giudice di aumentare il compenso unico quando il difensore assiste più soggetti con la stessa posizione processuale

  • art. 4, comma 3, d.m. n. 55/2014

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla difesa di più soggetti

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014

    la valutazione della particolare importanza della causa è giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice

  • d.m. n. 55/2014

    la Corte ribadisce che i parametri in esso contenuti guidano la liquidazione dei compensi forensi e la valutazione dei presupposti per gli aumenti

  • d.lgs. n. 231/2002

    richiamato dal ricorrente per fondare la richiesta di interessi moratori sui compensi professionali

  • artt. 1, 2, 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002

    la Corte afferma che gli interessi decorrono dalla messa in mora e che la richiesta stragiudiziale può costituire mora

  • art. 1224 c.c.

    gli interessi moratori sui crediti per prestazioni professionali decorrono dalla costituzione in mora del debitore

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    menzionato in relazione alla liquidazione giudiziale del compenso professionale, che non esclude di per sé la mora del debitore

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    consente l'enunciazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato l'ulteriore contributo unificato perché il ricorso è stato accolto in parte

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel passaggio sul contributo unificato

  • art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014

    qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale

    la Corte qualifica tale valutazione come giudizio di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei termini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 4, comma 2, prima parte, d.m. n. 55 del 2014

    la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti

    il giudice deve motivare sia quando riconosce sia quando nega l'aumento per assistenza di più soggetti

  • art. 1224 c.c.

    gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento

    la mora sorge dalla domanda giudiziale o dalla richiesta stragiudiziale, non dalla liquidazione giudiziale del compenso

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    all'enunciazione... del principio di diritto... può farsi luogo per relationem

    la Cassazione può enunciare il principio di diritto rinviando ai precedenti richiamati

Massime di principio

  • La valutazione della particolare importanza di una causa ai fini dell'aumento del compenso professionale è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • Ai fini dell'aumento del compenso forense per assistenza di più soggetti con identica posizione processuale, il giudice deve motivare sia se concede sia se nega l'incremento; il compenso maggiorato presuppone un effettivo aggravio di attività o una diversità di posizioni assistite.
  • Per i crediti da prestazioni professionali, gli interessi moratori decorrono dalla costituzione in mora del debitore, che può coincidere con la richiesta stragiudiziale di pagamento o con la domanda giudiziale, non dalla successiva liquidazione giudiziale del compenso.
  • L'invio di una nota pro forma o di un estratto conto può integrare richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore, se dal contenuto emerge la pretesa creditoria.
  • La mancata liquidazione del compenso da parte del giudice prima dell'ammissione al passivo non esclude, di per sé, la mora del debitore e quindi il sorgere degli interessi moratori.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto e assorbe gli ulteriori motivi, la decisione impugnata va cassata nei limiti del capo accolto e rinviata al giudice di merito per il riesame e per la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaInterposizione fittizia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.