Cassazione Penale, Ordinanza n. 20836/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p., deducendo un vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. Secondo la difesa, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari sarebbe stato limitato nel tempo e nello spazio e, quindi, non esprimerebbe la volontà di sottrarsi al controllo dell'autorità. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che era pacifico l'allontanamento consapevole e arbitrario dall'abitazione e dalle sue pertinenze, condotta sufficiente a integrare il reato. Ha inoltre chiarito che il dolo dell'evasione è generico e consiste nella coscienza e volontà di allontanarsi dal domicilio, non essendo richiesta l'intenzione di sottrarsi ai controlli. La deduzione difensiva circa la mancanza di tale finalità è stata qualificata come mera allegazione non supportata da prova.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il reato di evasione è integrato dall'allontanamento consapevole e arbitrario dal domicilio o dalle sue pertinenze; il dolo richiesto è generico e consiste nella volontà di allontanarsi, non nella specifica intenzione di sottrarsi ai controlli dell'autorità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di cause che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, la condotta tipica si realizza con l'allontanamento arbitrario dal domicilio o dalle sue pertinenze, anche se circoscritto nel tempo o nello spazio.
- L'elemento soggettivo dell'evasione è il dolo generico: basta la coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, senza che occorra provare un fine ulteriore di sottrazione ai controlli.
- La mera allegazione difensiva circa l'assenza dell'intenzione di evadere non è sufficiente se non è sorretta da elementi probatori concreti.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste, salvo che risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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