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Ordinanza

Ordinanza n. 1165/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che ha escluso la dipendenza da causa di servizio di una patologia oculare e respinto la domanda di equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di Verifica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha ritenuto non dipendente da causa di servizio la patologia oculare da cui è affetto e ha respinto la domanda di equo indennizzo. Nel corso del giudizio, il TAR ha ritenuto necessario acquisire una verificazione medico-scientifica, volta ad accertare se la patologia fosse riconducibile, in termini di causalità diretta o concausalità, alla duplice somministrazione del vaccino AstraZeneca, oppure a fattori autonomi e indipendenti. Una prima ordinanza aveva nominato un verificatore, ma l’attività istruttoria non era stata eseguita nei termini; una successiva ordinanza aveva rinnovato l’incarico al medesimo verificatore, senza tuttavia che pervenisse alcuna comunicazione o relazione. L’ordinanza in esame riguarda quindi esclusivamente la rinnovazione dell’istruttoria mediante sostituzione del verificatore.

La decisione

Il TAR, rilevato che la verificazione già disposta non è stata eseguita e che il verificatore precedentemente nominato non ha comunicato il mancato adempimento, ha revocato la nomina originaria e nominato un nuovo verificatore presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, con facoltà di delega a un professionista dotato di idonee competenze. Il nuovo verificatore dovrà esaminare gli atti di causa, la documentazione clinica, il verbale della CMO, i pareri del Comitato di Verifica e la perizia di parte, accertando l’eventuale rapporto di causalità diretta o concausalità tra la patologia oculare e la somministrazione del vaccino AstraZeneca, ovvero la riconducibilità della patologia a fattori autonomi e indipendenti. L’attività dovrà concludersi entro il 30 settembre 2026, con deposito della relazione entro il 30 ottobre 2026; è prevista una fase di interlocuzione con le parti sulla bozza provvisoria. È stato posto a carico del ricorrente un anticipo di € 1.000,00 sul compenso del verificatore. Il TAR ha inoltre riservato all’esito del giudizio la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’accertamento di eventuali condotte penalmente rilevanti del precedente verificatore. La decisione sul merito del ricorso è stata rinviata all’udienza pubblica del 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la disposizione della verificazione quale mezzo di istruzione probatoria nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la verificazione disposta dal giudice amministrativo non viene eseguita nei termini e il verificatore non comunica le ragioni dell’inadempimento, il giudice può revocare la nomina e designare un nuovo verificatore, rinnovando l’incombente istruttorio.
  • La verificazione medico-legale può essere disposta per accertare, sulla base della documentazione clinica e degli atti amministrativi e peritali acquisiti, il rapporto di causalità diretta o di concausalità tra una patologia e una specifica esposizione o trattamento sanitario, distinguendolo dalla presenza di fattori autonomi e indipendenti.
  • Nel disporre una verificazione, il giudice amministrativo può fissare termini per l’esecuzione, per il deposito della relazione conclusiva e per la previa trasmissione alle parti di una bozza provvisoria, consentendo osservazioni da valutare nella relazione finale.
  • La reiterata inottemperanza a un incarico di verificazione può indurre il giudice a riservare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’accertamento di eventuali condotte penalmente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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