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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8911/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce per avere negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in particolare, dell'art. 61 n. 4 cod. pen. (danno di speciale tenuità) e della seconda parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen. (attivo ravvedimento). Sosteneva che, trattandosi di reato continuato, la valutazione della tenuità doveva essere compiuta sui singoli episodi e non sull'importo complessivo; che le banconote false erano di modesto valore, i beni acquistati erano di scarso valore e venivano restituiti, e che aveva spontaneamente eliso o attenuato le conseguenze dannose restituendo il denaro in suo possesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: quanto all'art. 61 n. 4 cod. pen. ha confermato che, pur valutando la tenuità sul singolo episodio nel reato continuato, nei reati contro la fede pubblica la tenuità è 'composità' e dipende non solo dall'entità del lucro ma anche dalla modestia dell'evento dannoso o pericoloso; le due banconote da 50 euro (e il resto ricevuto) non sono di valore tale da consentire l'attenuante. Quanto alla seconda parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen., la Corte ha osservato che non risultano dalla motivazione elementi che provino un'efficace e preventiva riparazione del danno o l'elisione di conseguenze non risarcibili; l'attivo ravvedimento opera per conseguenze non economicamente risarcibili ai sensi dell'art. 185 cod. pen., quindi la semplice restituzione del denaro o del resto non integra automaticamente la fattispecie. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 4 cod. pen.

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità va valutata, nel reato continuato, con riguardo al danno patrimoniale di ciascun singolo fatto; inoltre, per reati contro la fede pubblica la tenuità è collegata anche alla modesta entità dell'evento dannoso o pericoloso, non solo al lucro.

  • art. 62 n. 6 cod. pen. (seconda parte)

    art. 62 n. 6 seconda parte cod. pen.

    L'attivo ravvedimento richiede che, prima del giudizio e spontaneamente, si sia adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze del reato; la giurisprudenza interpretata dal Collegio indica che tale attenuante riguarda in particolare conseguenze non economicamente risarcibili (cfr. art. 185 cod. pen.), pertanto la mera restituzione di somme non equivale automaticamente all'attivo ravvedimento.

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, comma 2 cod. pen.

    Riguarda la riunione di più azioni nel reato continuato: sebbene le singole azioni si valutino separatamente rispetto alla tenuità, esse possono essere riunite ai sensi dell'art. 81 per la determinazione della pena.

  • art. 455 cod. pen.

    Norma relativa al reato ascritto (uso di banconote false), richiamata come titolo di reato nel provvedimento impugnato.

  • art. 185 cod. pen.

    Riguarda la riparazione del danno patrimoniale; la Corte ha richiamato il criterio secondo cui l'attivo ravvedimento di cui all'art. 62 n. 6 seconda parte non si applica quando la conseguenza è economicamente risarcibile ai sensi dell'art. 185.

Massime di principio

  • In caso di reato continuato la valutazione della 'speciale tenuità' ai sensi dell'art. 61 n. 4 va effettuata con riferimento al danno patrimoniale di ciascun singolo episodio, ma per alcuni reati (es. contro la fede pubblica) la tenuità è 'composità' e richiede anche che l'evento dannoso o pericoloso sia di particolare modestia.
  • La mera ridotta entità del profitto (es. banconote di importo limitato) non è sufficiente da sola a far scattare l'attenuante della particolare tenuità se l'evento dannoso o pericoloso non è proporzionatamente modesto.
  • L'attivo ravvedimento previsto dalla seconda parte dell'art. 62 n. 6 è applicabile solo se vi è stata, prima del giudizio e spontaneamente, un'efficace azione volta a elidere o attenuare le conseguenze del reato; la semplice restituzione di somme che costituiscono danno patrimoniale risarcibile non integra automaticamente tale ipotesi.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti in sede di appello o cassazione è necessario contestare specificamente e puntualmente la motivazione della pronuncia impugnata, fornendo elementi di fatto e prova (ad es. documentazione di restituzione integrale e preventiva, o elementi che dimostrino l'assenza di evento dannoso rilevante).
  • Nel settore dei reati contro la fede pubblica (es. contraffazione o uso di banconote false) il giudice pone particolare attenzione non solo all'entità economica ma anche alla rilevanza dell'offesa alla collettività: per questo motivo anche piccoli importi possono non determinare l'applicazione dell'attenuante della tenuità.

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