Sentenza del 12/05/2017 n. 11821 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno 1999. L'accertamento si fondava sul processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società partecipata Arcasa s.a.s., ma tale verbale non era stato allegato all'avviso. L'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'insufficiente motivazione e la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la contribuente conoscesse comunque il verbale perché lo avrebbe ricevuto in qualità di legale rappresentante della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato respinto perché la C.T.R. aveva deciso su una questione effettivamente devoluta, ossia la mancata prova dell'allegazione del verbale posto a fondamento dell'accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché dava per provato che la contribuente avesse ricevuto il verbale, mentre tale circostanza era stata ritenuta non dimostrata dai giudici di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la contribuente non ha svolto attività difensiva in cassazione.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e delle questioni devolute. Nel caso concreto la C.T.R. non ha violato tale principio, avendo deciso sulla mancata prova dell'allegazione del verbale richiamato dall'avviso.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti impositivi devono consentire al contribuente di conoscere compiutamente i presupposti e gli elementi posti a fondamento della pretesa. Se l'atto richiama documenti essenziali non conosciuti dal contribuente, la loro mancata allegazione può compromettere il diritto di difesa.
Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
L'avviso di accertamento deve essere motivato e deve permettere al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale. La conoscenza effettiva del documento richiamato deve essere provata dall'amministrazione quando viene contestata.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento richiama un verbale o un altro atto essenziale, l'amministrazione deve allegarlo oppure dimostrare che il contribuente ne aveva già avuto effettiva e documentata conoscenza.
- La mera affermazione che il contribuente conoscesse il documento, anche per un ruolo ricoperto nella società destinataria dell'atto, non è sufficiente se tale conoscenza non è provata.
- La motivazione dell'avviso deve essere concreta e verificabile, così da consentire al contribuente di comprendere e contestare gli elementi posti a base della pretesa.
- In cassazione non è sufficiente riproporre una diversa ricostruzione dei fatti: occorre contestare specificamente la motivazione della sentenza e rispettare i requisiti di ammissibilità dei motivi.
- L'onere di provare l'allegazione del documento richiamato o la sua precedente conoscenza grava sull'amministrazione finanziaria quando il contribuente contesta la lesione del diritto di difesa.
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