Cassazione Penale, Sentenza n. 7508/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e doglianza sulla ricostruzione indiziaria e identificazione dell'autore; 2) vizio di motivazione sulla ricostruzione del movente e sulla sussistenza dell'aggravante dei motivi futili; 3) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione e errore nella determinazione della pena, con indicazione errata dell'entità degli aumenti per le aggravanti (discrepanza tra quanto indicato in motivazione e la quantificazione effettiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (primo motivo inammissibile per essere reiterativo; secondo e terzo infondati) e ha accolto il quarto motivo, rilevando un "vizio percettivo" nella determinazione dell'incidenza delle aggravanti (futili motivi e minorata difesa) e un errore nella quantificazione degli aumenti. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio sulla pena. Il resto del ricorso è stato rigettato. È stata confermata la responsabilità penale e condanna alle spese in favore delle parti civili.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., comma 2
La Corte ha richiamato il criterio della "attitudine indicativa" degli elementi indiziari: ogni elemento va valutato nel suo complesso e nel contesto, e la somma degli indizi può fornire adeguata prova dell'identità dell'autore quando le alternative siano ragionevolmente escluse.
art. 133 cod. pen.
L'art.133 è indicato come il principale "serbatoio" di fattori da considerare nell'applicazione delle attenuanti atipiche e per ancorare la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere, così da rendere controllabile la discrezionalità del giudice nel riconoscere o negare le attenuanti.
art. 62-bis cod. pen.
La norma sulle circostanze attenuanti atipiche richiede un substrato cognitivo e una motivazione adeguata: il giudice deve individuare aspetti concreti del fatto o della personalità che giustifichino la mitigazione della pena.
Decreto luogotenenziale n. 288 del 14.9.1944
Richiamato come fonte istitutiva delle circostanze attenuanti atipiche; la sentenza ribadisce che l'applicazione di tali attenuanti richiede elementi specifici e motivazione ancorata a indicatori concreti.
Massime di principio
- La prova indiziaria va valutata globalmente: singoli indizi apparentemente deboli possono essere decisivi se concatenati e se escludono alternative razionali (art.192 co.2 c.p.p.).
- Il movente ricostruito sulla base della narrazione della parte offesa può essere ritenuto valido se non emerge inaffidabilità della fonte e se la sequenza fattuale lo conferma; la mancata denuncia di comportamenti non impedisce la valutazione della loro rilevanza probatoria.
- Il diniego delle attenuanti generiche (art.62-bis) richiede motivazione specifica: il giudice deve ancorare la valutazione a elementi concreti (es. gravità del reato, capacità a delinquere ai sensi dell'art.133) e non limitarsi a formule di stile.
- Errori di calcolo o "vizi percettivi" nella quantificazione degli aumenti di pena per aggravanti devono essere corretti in sede di legittimità; ciò può portare ad annullamento parziale e rinvio limitato al giudice del merito per il ricalcolo della pena.
- La Cassazione tende a rispettare le valutazioni di merito (apprezzamento di indizi, credibilità dei testi) salvo vizi logici, giuridici o palesi errori nella motivazione o nel computo sanzionatorio; per chi impugna, è strategico evidenziare tali vizi concreti e non solo rimostranze ripetitive.
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