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Sentenza

Sentenza n. 529/2026 - Bari, Sezione 3

per l’annullamento - del verbale n° 141 del 26/04/2026 della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano di ricusazione della lista n° 17 “CONVERSANO CHE VORREI”; - ove occorra e nei limiti di interesse, della nota prot. n° 171 del 26/04/2026 della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano, richiamata per relationem nel verbale impugnato; - ove occorra e nei limiti di interesse, della non meglio identificata nota prot. n° 173 del 26/04/2026 di riscontro del Comune di Conversano e di tutti gli atti istruttori ad essa collegati ove presenti e non richiamati per relationem; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, a quelli impugnati con riserva di motivi aggiunti; per l’accertamento - del diritto della lista n° 17 denominata “CONVERSANO CHE VORREI” a partecipare alle elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del giorno 24 e 25 maggio 2026 per il Comune di Conversano.

Giustizia amministrativa202600724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ricusazione della lista civica n. 17 dalla partecipazione alle elezioni comunali per insufficienza del numero minimo di sottoscrizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La lista ricorrente, collegata a un candidato sindaco, ha impugnato il verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale che aveva ricusato la lista per il mancato raggiungimento del numero minimo di 175 sottoscrizioni, richiesto per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. A fronte di 186 sottoscrizioni presentate, l’amministrazione ne aveva ritenute validamente computabili 174, escludendone dodici: undici perché i relativi elettori risultavano aver sottoscritto anche altre liste e una perché apposta dal candidato medesimo. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, mancata verifica della priorità temporale e della validità formale delle sottoscrizioni concorrenti, violazione dei principi di buon andamento e favor partecipationis, nonché l’asserita falsità di alcune firme apposte su liste concorrenti. Ha sostenuto che il recupero anche di una sola sottoscrizione avrebbe consentito il raggiungimento della soglia minima. In udienza ha inoltre contestato la tempestività della costituzione e del deposito documentale della lista controinteressata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In rito, ha ritenuto tempestiva la costituzione della controinteressata, poiché il rito elettorale ex art. 129 c.p.a. non prevede un termine decadenziale per la costituzione fino all’udienza. Ha inoltre acquisito il documento depositato dalla controinteressata, poiché esaminato da tutte le parti nel contraddittorio. Nel merito, il Collegio ha affermato che le carenze motivazionali e istruttorie denunciate non determinano automaticamente l’illegittimità dell’esclusione quando i presupposti sostanziali risultino comprovati dall’istruttoria giudiziale. È stato verificato che le sottoscrizioni contestate erano state apposte su liste concorrenti depositate e protocollate anteriormente alla lista ricorrente e regolarmente autenticate. Il criterio temporale rilevante riguarda il deposito delle liste, non il momento materiale di raccolta delle singole firme: in caso di doppia sottoscrizione, deve essere depennata la firma inserita nella lista depositata successivamente. La lista ricorrente era stata depositata dopo le altre liste interessate. Quanto alla dedotta falsità delle firme, il TAR ha ritenuto che la contestazione riguardasse la genuinità dell’autenticazione e, quindi, la veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale. L’autenticazione è un atto pubblico dotato di efficacia fidefacente fino a querela di falso; il giudice amministrativo non può accertarne la falsità, neppure incidentalmente, essendo necessario proporre querela di falso davanti al giudice ordinario. Poiché la ricorrente aveva dichiarato di non aver proposto né voler proporre querela di falso, le sottoscrizioni concorrenti non potevano essere messe in discussione. Restando valide 174 sottoscrizioni, la soglia minima di 175 non era raggiunta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.a.

    Nel rito elettorale preparatorio non è previsto un termine decadenziale per la costituzione della parte controinteressata, che può costituirsi fino alla celebrazione dell’udienza, purché sia garantito il contraddittorio.

  • disciplina legislativa sul numero minimo di sottoscrizioni per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

    La lista deve raggiungere la soglia minima di 175 sottoscrizioni valide; il mancato raggiungimento della soglia comporta la ricusazione della lista.

Massime di principio

  • Nel procedimento di presentazione delle liste elettorali, quando un elettore abbia sottoscritto più liste, la sottoscrizione da espungere è quella inserita nella lista depositata successivamente, indipendentemente dal momento in cui le singole firme siano state materialmente raccolte o autenticate.
  • L’esclusione di una lista per insufficienza del numero minimo di sottoscrizioni è legittima quando, all’esito dell’istruttoria, risulti comprovato che le sottoscrizioni escluse erano già state apposte su liste concorrenti regolarmente autenticate e depositate anteriormente.
  • L’autenticazione della sottoscrizione elettorale è un elemento essenziale della presentazione della lista e l’attestazione del pubblico ufficiale costituisce atto pubblico fidefacente quanto all’identificazione del sottoscrittore e all’apposizione della firma in sua presenza.
  • La contestazione della genuinità di una sottoscrizione autenticata, diretta a negare che l’elettore si sia presentato davanti al pubblico ufficiale o abbia firmato in sua presenza, richiede querela di falso e non può essere accertata incidentalmente dal giudice amministrativo.
  • Nel rito elettorale preparatorio, la costituzione della parte controinteressata è ammissibile fino all’udienza, e il documento prodotto in tale momento può essere acquisito se tutte le parti hanno avuto modo di esaminarlo e di interloquire sul suo contenuto.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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