Direttiva 2013/46
Direttiva 2013/46/UE della Commissione, del 28 agosto 2013 , che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva autorizza, alle condizioni fissate dalla normativa vigente, l’uso delle proteine di latte caprino negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento, e consente anche la commercializzazione di alimenti di proseguimento a base di specifici idrolizzati proteici del siero di latte. A tal fine modifica la direttiva 2006/141/CE, aggiornando prescrizioni di composizione, requisiti di dimostrazione dell’idoneità mediante studi adeguati e denominazioni di vendita. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 febbraio 2014.
Modifica la direttiva 2006/141/CE ampliando le fonti proteiche ammesse e aggiornando le prescrizioni di composizione ed etichettatura per alimenti per lattanti e di proseguimento, in particolare con riferimento alle proteine di latte caprino e ad alcuni idrolizzati proteici del siero di latte.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori e agli operatori che immettono sul mercato nell’Unione alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento disciplinati dalla direttiva 2006/141/CE, con particolare riguardo ai prodotti a base di proteine del latte vaccino o caprino, isolati proteici della soia e idrolizzati proteici del siero di latte. Le modifiche incidono sulle condizioni di composizione, sulle prove di idoneità mediante studi adeguati, sulle denominazioni di vendita e sugli allegati tecnici della direttiva 2006/141/CE; la direttiva è rilevante ai fini del SEE. Non risultano esclusioni generali ulteriori rispetto ai limiti già previsti dalla direttiva modificata e dai relativi allegati.
Direttiva 2013/46/UE della Commissione: prescrizioni proteiche per alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
La direttiva interviene sulla direttiva 2006/141/CE, che disciplina composizione ed etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento. L’intervento si fonda su pareri scientifici dell’EFSA richiamati nei considerando, con l’obiettivo di autorizzare nuove fonti proteiche e aggiornare le condizioni tecniche di impiego, mantenendo fermo il requisito della conformità ai criteri di composizione della normativa UE.
Finalità e contesto normativo
La Commissione precisa che la disciplina del 2006 stabilisce le fonti proteiche ammesse per tali prodotti e che l’evoluzione scientifica consente di includere nuove soluzioni tecnologiche e nutrizionali. In particolare:
- le proteine del latte caprino vengono considerate idonee come fonte proteica per alimenti per lattanti e di proseguimento, purché il prodotto finale rispetti i criteri di composizione della direttiva 2006/141/CE;
- gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici del siero di latte, con il tenore proteico indicato, sono ritenuti idonei per lattanti più grandi in associazione ad alimenti complementari;
- le misure adottate risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva incide sulla disciplina degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento già regolati dalla direttiva 2006/141/CE. L’oggetto delle modifiche riguarda in particolare:
- i prodotti a base di proteine del latte vaccino o caprino;
- i prodotti a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino;
- gli alimenti a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino.
Modifiche all’articolo 7: prova dell’idoneità e soglie proteiche
L’articolo 7 viene modificato per rafforzare il collegamento tra composizione del prodotto e dimostrazione scientifica della sua idoneità:
- per gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui all’allegato I, punto 2.1, con tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l’idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, condotti sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti;
- per gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici di cui all’allegato II, punto 2.2, con tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), è richiesta la dimostrazione dell’idoneità mediante studi adeguati, sempre secondo orientamenti scientifici universalmente riconosciuti, e la conformità alle corrispondenti norme dell’allegato VI.
Denominazioni di vendita
L’articolo 12 viene riformulato per chiarire che, nel caso di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino o caprino, la denominazione di vendita è quella specificamente prevista per le rispettive categorie. La modifica si coordina con i nuovi titoli e le nuove formulazioni inserite negli allegati tecnici.
Modifiche agli allegati I, II, III e VI
La direttiva modifica in modo puntuale gli allegati della direttiva 2006/141/CE.
Allegato I
- il punto 2.1 assume il titolo "Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino";
- la nota 1 è aggiornata per richiamare l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, per i prodotti con tenore proteico tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal);
- il punto 2.3 è riformulato per includere gli alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino;
- i punti 10.1 e 10.2 sono aggiornati per riferirsi, rispettivamente, a prodotti a base di proteine o idrolizzati proteici di latte vaccino o caprino e a prodotti a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino.
Allegato II
- il punto 2.1 è riformulato per gli alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino;
- il punto 2.2 viene sostituito con una tabella che fissa i limiti proteici minimo e massimo pari a 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,8 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal);
- il punto 2.3 viene aggiornato per includere gli alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino;
- i punti 8.1 e 8.2 sono adattati, rispettivamente, ai prodotti a base di proteine o idrolizzati proteici di latte vaccino o caprino e ai prodotti a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino.
Allegato III
Nel punto 3, la nota 1 viene sostituita per precisare che la L-arginina e il suo cloridrato sono utilizzati unicamente nella fabbricazione degli alimenti per lattanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, e degli alimenti di proseguimento di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.
Allegato VI
Il titolo dell’allegato è sostituito per riferirsi alle norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine usate nella fabbricazione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento con tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 28 febbraio 2014 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità definite dagli Stati membri stessi. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione di nuove fonti proteiche
La direttiva modifica la direttiva 2006/141/CE per consentire l’immissione sul mercato di alimenti per lattanti e di proseguimento a base di proteine di latte caprino, purché il prodotto finale sia conforme ai criteri di composizione previsti dalla direttiva stessa. Inoltre autorizza gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici del siero di latte con tenore proteico di almeno 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ), sulla base del parere EFSA richiamato nei considerando.
Obbligo di dimostrazione dell’idoneità mediante studi
All’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, per gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui all’allegato I, punto 2.1, con tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l’idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, condotti secondo orientamenti scientifici universalmente riconosciuti. All’articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto un comma analogo per gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici di cui all’allegato II, punto 2.2, con tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), con l’ulteriore requisito di conformità alle corrispondenti norme dell’allegato VI.
Denominazioni di vendita
All’articolo 12 la frase introduttiva è sostituita per precisare che, nel caso di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino o caprino, la denominazione di vendita è quella specificamente prevista per ciascuna categoria. Le modifiche agli allegati aggiornano in coerenza i titoli relativi ai prodotti a base di proteine di latte vaccino o caprino e di isolati proteici della soia.
Modifiche agli allegati tecnici
Gli allegati I, II, III e VI della direttiva 2006/141/CE sono modificati: nell’allegato I e II sono aggiornati i titoli delle categorie di prodotti per includere le proteine di latte caprino; nell’allegato II, punto 2.2, la tabella dei limiti proteici è sostituita con un minimo di 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e un massimo di 0,8 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal); nell’allegato III, punto 3, è aggiornata la nota relativa all’uso della L-arginina e del suo cloridrato; nell’allegato VI è sostituito il titolo per riferirsi agli alimenti con tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino.
Termini di recepimento e obblighi di comunicazione
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono adottare entro il 28 febbraio 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
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