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direttiva

Direttiva 2013/47

Direttiva 2013/47/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013 , recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica in modo mirato la disciplina UE sulla patente di guida, intervenendo sulle specifiche tecniche dei motocicli di categoria A utilizzabili nelle prove pratiche. Introduce una deroga transitoria che consente agli Stati membri, fino al 31 dicembre 2018, di autorizzare veicoli meno performanti rispetto ai nuovi standard. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2013 e dare comunicazione alla Commissione delle misure adottate.

Modifica tecnica della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, con introduzione di una deroga transitoria per i motocicli di categoria A utilizzabili nelle prove di abilitazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina dei veicoli di categoria A impiegati per la prova di capacità e comportamento per il rilascio della patente di guida. La modifica riguarda in particolare i motocicli usati per le prove, con riferimento alle specifiche tecniche dell’allegato II della direttiva 2006/126/CE. È prevista una facoltà transitoria per gli Stati membri di autorizzare, fino al 31 dicembre 2018, motocicli con caratteristiche inferiori a quelle introdotte dalla direttiva 2012/36/UE.

Modifica tecnica della disciplina sulla patente di guida e deroga transitoria per i motocicli di categoria A

La direttiva 2013/47/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2006/126/CE in materia di patente di guida, con un adeguamento puntuale dell’allegato II relativo alle specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove di guida. La misura è motivata dall’esigenza di consentire al settore della formazione di adattarsi all’evoluzione tecnologica dei motocicli presenti sul mercato, evitando effetti immediati e rigidi sulle dotazioni disponibili.

Contesto normativo e finalità

La direttiva si inserisce nel solco della direttiva 2012/36/UE, che aveva già previsto la possibilità di adeguare al progresso tecnico l’allegato II della direttiva 2006/126/CE. In tale quadro, la Commissione constata che i motocicli di categoria A impiegati per le prove devono rispettare specifici requisiti minimi, ma ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio per non penalizzare il settore della formazione e per consentire un progressivo adeguamento dell’equipaggiamento.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda i veicoli di categoria A utilizzati per la prova di capacità e comportamento ai fini del rilascio della patente di guida. La disciplina si applica agli Stati membri, che possono autorizzare l’uso transitorio di motocicli non ancora conformi ai nuovi parametri introdotti dalla modifica del 2012.

Contenuto della modifica normativa

L’articolo 1 aggiunge un nuovo paragrafo all’allegato II, punto I, lettera B 5.2 della direttiva 2006/126/CE. La nuova disposizione consente agli Stati membri di autorizzare, fino al 31 dicembre 2018, motocicli di categoria A con:

  • massa a vuoto inferiore a 180 kg;
  • potenza nominale compresa tra 40 e 50 kW.

La deroga opera come facoltà per gli Stati membri, non come obbligo: ciascuno Stato può quindi decidere se e come avvalersene nel proprio ordinamento.

Obblighi di recepimento e comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro il 31 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure adottate devono essere comunicate immediatamente alla Commissione. Inoltre, al momento dell’adozione o della pubblicazione ufficiale, le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta nazionale.

Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Profili pratici per operatori e amministrazioni

Per gli operatori della formazione alla guida e per le autorità nazionali competenti, la direttiva comporta una gestione transitoria delle prove pratiche per le patenti di categoria A. Fino al 31 dicembre 2018 resta possibile, ove lo Stato membro lo autorizzi, l’impiego di motocicli con caratteristiche inferiori ai nuovi standard tecnici, in modo da assicurare continuità operativa e progressivo adeguamento del parco veicoli utilizzato nelle prove.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II della direttiva 2006/126/CE

All’allegato II, punto I, lettera B 5.2, relativo ai veicoli di categoria A impiegati per la prova di capacità e comportamento, viene aggiunto un paragrafo che autorizza gli Stati membri a consentire, fino al 31 dicembre 2018, l’utilizzo di motocicli di categoria A con massa a vuoto inferiore a 180 kg e potenza nominale compresa tra 40 e 50 kW.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione.

Richiamo formale alla direttiva nel diritto nazionale

Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Obbligo di comunicazione delle misure nazionali

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materietrasportipatente di guidasicurezza stradalearmonizzazione tecnica

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