Cassazione Penale, Sentenza n. 48306/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca definitiva (20/03/2013, divenuta definitiva 20/05/2016). Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 7 legge 1423/1956 sostenendo che fossero sopravvenuti nuovi elementi (documentali, dichiarativi e processuali, tra cui una sentenza di assoluzione non irrevocabile per fatti successivi) idonei a dimostrare la cessazione della causa che aveva giustificato la confisca, nonché un vizio procedurale per aver il Tribunale dichiarato l'inammissibilità dopo aver comunque celebrato il contraddittorio.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato punto per punto i nuovi elementi, fornendo motivazione adeguata sul perché non avessero efficacia liberatoria rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale. Quanto al novum giudiziario (sentenza di assoluzione non definitiva per fatti diversi e successivi), la Corte ha rilevato che la parte non lo ha efficacemente sostenuto in gravame e ne ha quindi abbandonato l'argomento, con conseguente effetto interruttivo ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p. Sul presunto vizio processuale la Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato garantito e che non sussistesse interesse concreto all'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La Corte ha inoltre richiamato la recente giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittima la normativa sulla pericolosità qualificata (sent. n. 24/2019).
Norme richiamate
art. 7 legge 1423/1956
La norma legittima la domanda di revoca della confisca per cessazione della causa che l'ha determinata; il giudice ha però ritenuto che i nuovi elementi prodotti non dimostrassero la cessazione della causa né fossero idonei a rimettere in discussione i presupposti della confisca definitiva.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Richiama il principio secondo cui il motivo di cassazione deve risultare congruamente sviluppato in sede di gravame; la Corte ha ritenuto che l'argomento relativo al novum giudiziario fosse stato abbandonato in sede di gravame, con effetto interruttivo che rende inammissibile il motivo.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e, se del caso, a sanzioni pecuniarie per impugnazioni infondate o colpose; la Corte la ha applicata condannando il ricorrente a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019
Richiamata per affermare che la disciplina sulla 'pericolosità qualificata' è stata ritenuta compatibile con la Costituzione e non viziata da genericità che possa incidere sulla valutazione della revoca.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di una confisca definitiva per cessazione della causa è necessario produrre novità che incidano direttamente sui medesimi presupposti fattuali e giuridici che giustificarono la misura originaria; elementi relativi a fatti diversi o processi successivi, specialmente se non definitivi, sono generalmente insufficienti.
- Il giudice di merito deve esaminare e motivare singolarmente ciascun elemento nuovo proposto; a sua volta, in cassazione si può contestare solo ciò che è stato effettivamente dedotto e sostenuto in gravame, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per abbandono.
- Le decisioni non definitive (es. sentenze di primo grado non irrevocabili) hanno scarso effetto liberatorio se non è dimostrato il loro collegamento diretto e imprescindibile con i fatti che giustificavano la confisca.
- Il rispetto del contraddittorio rende priva di pregiudizio l'eventuale scelta del giudice di pronunciarsi sull'inammissibilità dopo aver comunque svolto l'udienza: l'interesse concreto alla impugnazione deve essere dimostrato per far valere un vizio procedurale.
- In caso di impugnazioni ritenute infondate o colpose il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie oltre alle spese processuali; pertanto la formulazione del ricorso deve essere ben fondata e mirata.
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