Cassazione Penale, Ordinanza n. 09014/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva escluso lo stato di necessità è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il diniego della scriminante dello stato di necessità. Il ricorso deduceva la non correttezza della motivazione con cui era stata esclusa l'applicabilità dell'art. 54 c.p., sostenendo in sostanza che la situazione concreta integrasse i presupposti della causa di giustificazione. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto l'unico motivo non specifico e indeducibile, perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e già puntualmente disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. È stato inoltre ribadito che, in tema di occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà IACP, lo stato di necessità è configurabile solo in presenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona e non quando la condotta sia giustificata dalla mera esigenza di reperire un alloggio o di risolvere problemi abitativi.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona; non basta la sola esigenza abitativa o la necessità di trovare un alloggio. In caso di occupazione arbitraria di immobile, la causa di giustificazione è configurabile solo al ricorrere dei presupposti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello integra un motivo apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Lo stato di necessità presuppone un pericolo attuale di un danno grave alla persona: non può essere invocato per legittimare un'occupazione arbitraria di immobile quando la situazione prospettata consista soltanto nell'esigenza di reperire un alloggio o di risolvere un bisogno abitativo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il provvedimento di merito resta fermo e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08938/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08939/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08940/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08942/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08943/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08944/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →