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Sentenza

Sentenza n. 1724/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO per la durata di un anno, con divieto di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi connessi alle manifestazioni calcistiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore in relazione a un episodio verificatosi presso lo stadio Renzo Barbera durante una partita di calcio, nonché gli atti presupposti, deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, l’insussistenza dei presupposti, il travisamento dei fatti e l’erroneità del giudizio prognostico di pericolosità: gli elementi raccolti non avrebbero dimostrato la sua partecipazione alla condotta violenta né consentito di formulare un giudizio individualizzato sulla sua pericolosità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e il difetto di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avesse esaminato effettivamente le osservazioni, le dichiarazioni e gli ulteriori elementi prodotti dopo l’accesso agli atti. Dalle risultanze investigative emergevano due condotte distinte, l’afferramento al collo dello steward e il successivo calcio all’inguine, riferibili a soggetti diversi. Il primo autore era stato individuato, mentre il responsabile del calcio non era stato identificato univocamente. Il ricorrente risultava coinvolto in un diverbio con uno steward, ma non era stato riconosciuto quale autore del calcio e gli atti non contenevano elementi individualizzanti idonei ad attribuirgli quella specifica azione. Nel corso del giudizio è inoltre intervenuta una richiesta di archiviazione del procedimento penale, ritenuta non decisiva di per sé ma coerente con le incertezze già emergenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Ha premesso che la misura prevista dall’art. 6 della legge n. 401/1989 ha natura preventiva e non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale, ma presuppone comunque un quadro fattuale serio, individualizzante e coerente, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti e idoneo a sostenere, con elevata attendibilità, il giudizio prognostico di pericolosità. Nel caso concreto tale presupposto mancava. L’Amministrazione aveva sovrapposto il diverbio nel quale il ricorrente risultava coinvolto alla distinta condotta del calcio all’inguine, senza adeguato supporto istruttorio per attribuire quest’ultima al destinatario del DASPO. Il provvedimento era quindi affetto da travisamento delle risultanze istruttorie, difetto di individualizzazione della condotta, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti ed erroneità del giudizio prognostico. Il generico richiamo a pregiudizi di polizia o giudiziari non poteva sostituire la necessaria valutazione dei fatti specifici posti a base della misura. Il TAR ha inoltre rilevato che l’Amministrazione non si era confrontata effettivamente con le discrasie degli atti e con le deduzioni difensive tempestivamente presentate, non essendo sufficiente affermare una astratta prevalenza delle sommarie informazioni raccolte nell’immediatezza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 6 legge n. 401/1989

    non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale del destinatario della misura, ma presuppone comunque la sussistenza di un quadro fattuale serio, individualizzante e coerente, idoneo a fondare un giudizio prognostico di pericolosità sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità

    Il DASPO ha natura preventiva, ma la sua adozione richiede un quadro probatorio individualizzato e coerente, capace di sostenere il giudizio prognostico di pericolosità; non basta l’incertezza sull’effettivo coinvolgimento del destinatario in una specifica condotta violenta.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È stata disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche in caso di diffusione della sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante anonimizzazione dei dati nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Il DASPO, pur avendo natura preventiva e non sanzionatoria, può essere adottato soltanto sulla base di un quadro fattuale serio, coerente e individualizzato, composto da elementi gravi, precisi e concordanti, idoneo a sostenere con elevata attendibilità un giudizio prognostico di pericolosità.
  • Quando un episodio di violenza comprende più condotte materialmente distinte e riferibili a soggetti diversi, l’Amministrazione deve dimostrare specificamente il collegamento del destinatario del DASPO alla condotta posta a fondamento della misura; non è sufficiente la sua generica presenza o partecipazione a un diverso diverbio.
  • Il travisamento delle risultanze istruttorie sussiste quando l’Amministrazione attribuisce al destinatario una condotta violenta che gli atti non consentono di riferire individualmente a lui, sovrapponendo fatti diversi o livelli diversi di coinvolgimento.
  • L’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di DASPO non esonera dall’obbligo di un’adeguata istruttoria e di una motivazione congrua, soprattutto quando l’interessato abbia partecipato al procedimento mediante osservazioni, documenti e specifiche deduzioni difensive.
  • L’Amministrazione deve esaminare effettivamente tutte le risultanze istruttorie disponibili e confrontarsi con le contraddizioni degli atti e con le deduzioni dell’interessato; non è sufficiente una motivazione apparente né può essere affermata una astratta gerarchia tra fonti dichiarative per omettere tale valutazione.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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