Cassazione Civile, Ordinanza n. 05575/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso il dispositivo dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15503 del 16 maggio 2022. Ha dedotto che nel dispositivo era stata erroneamente indicata l'inammissibilità del settimo motivo di ricorso, mentre dall'effettivo contenuto della motivazione della stessa ordinanza risultava che la Corte aveva accolto il quinto motivo, dichiarato assorbiti il primo, il secondo, il terzo e il quarto, e dichiarato inammissibile il sesto motivo. Ha quindi chiesto che il dispositivo fosse corretto sostituendo al riferimento al settimo motivo quello al sesto motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto integrato il contraddittorio sul procedimento di correzione e ha accolto il ricorso, rilevando che dalla motivazione dell'ordinanza correggenda emergeva chiaramente che l'inammissibilità riguardava il sesto motivo, non un inesistente settimo motivo. Ha quindi disposto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza n. 15503/2022, con la conseguente annotazione del provvedimento in calce alla decisione corretta. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 330, ultimo comma, c.p.c.
applicabile alla procedura di correzione benché questa non abbia la natura di impugnazione
La notificazione personale alla parte è stata ritenuta valida anche nel procedimento di correzione dell'errore materiale, in applicazione della norma richiamata in quanto compatibile, pur non trattandosi di un'impugnazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale è ammissibile il controllo del dispositivo alla luce della motivazione della decisione, quando emerge in modo inequivoco uno scarto meramente materiale tra le due parti del provvedimento.
- La correzione è consentita quando il dispositivo contenga un riferimento palesemente inesatto o inesistente, riconducibile a un mero errore di scrittura o di digitazione, senza incidere sulla volontà decisoria effettivamente espressa.
- La notifica del ricorso per correzione può ritenersi validamente integrata anche mediante PEC ai difensori dei gradi di merito e, se del caso, mediante notificazione personale alla parte, secondo la disciplina richiamata dalla Corte per garantire il contraddittorio.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è necessario provvedere sulle spese quando la natura incidentale e la concreta vicenda processuale non lo richiedano, secondo la valutazione del giudice del procedimento.
Come è indicizzato
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