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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41342/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valorizzando la genericità delle censure e l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata sulla pena, sulle attenuanti generiche e sugli aumenti per continuazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Brescia del 20/03/2025, deducendo censure sulla determinazione della pena. Dalla motivazione emerge che contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura degli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati. La Corte di cassazione rileva che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di ragioni idonee a giustificare le attenuanti, nonché la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici. Le doglianze sono state ritenute generiche e non confrontate con tali valutazioni, quindi non suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Le censure sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in doglianze generiche e non si confrontano con la motivazione del giudice di merito.
  • La motivazione che fonda il diniego delle attenuanti generiche sui precedenti penali dell'imputato e sulla sua personalità è idonea, se logicamente coerente, a resistere al controllo di legittimità.
  • Gli aumenti di pena per la continuazione, quando correlati alla valutazione della personalità e ai precedenti dell'imputato, non possono essere rivalutati in cassazione se la censura non evidenzia un vizio specifico della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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