Cassazione Penale, Ordinanza n. 41342/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valorizzando la genericità delle censure e l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata sulla pena, sulle attenuanti generiche e sugli aumenti per continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Brescia del 20/03/2025, deducendo censure sulla determinazione della pena. Dalla motivazione emerge che contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura degli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati. La Corte di cassazione rileva che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di ragioni idonee a giustificare le attenuanti, nonché la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici. Le doglianze sono state ritenute generiche e non confrontate con tali valutazioni, quindi non suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Le censure sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in doglianze generiche e non si confrontano con la motivazione del giudice di merito.
- La motivazione che fonda il diniego delle attenuanti generiche sui precedenti penali dell'imputato e sulla sua personalità è idonea, se logicamente coerente, a resistere al controllo di legittimità.
- Gli aumenti di pena per la continuazione, quando correlati alla valutazione della personalità e ai precedenti dell'imputato, non possono essere rivalutati in cassazione se la censura non evidenzia un vizio specifico della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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