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Sentenza

Sentenza n. 8628/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Consolato Generale d'Italia a Il Cairo, in relazione all'istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato presentata da -OMISSIS-, a seguito del nulla osta al lavoro Prot. N° P-PR/L/Q/2023/103303.

Giustizia amministrativa202601434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla sede diplomatica italiana sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato, nonostante il nulla osta al lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dalla sede diplomatica italiana sulla richiesta di formalizzazione della domanda di visto per lavoro subordinato. Egli aveva ottenuto il nulla osta al lavoro l’8 novembre 2024 e aveva chiesto già nell’aprile 2025 la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica. L’Amministrazione ha sostenuto la mancata trasmissione del nulla osta da parte dell’amministrazione degli interni. Il ricorrente ha inoltre presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione: l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’inerzia protratta oltre il termine ragionevole di conclusione del procedimento. La richiesta di appuntamento era stata presentata nell’aprile 2025, a fronte del nulla osta rilasciato l’8 novembre 2024. Il Collegio ha ritenuto che la sospensione prevista dal d.l. 145/2024 non potesse protrarsi indefinitamente e dovesse essere definita dall’amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole. Il Ministero è stato quindi condannato a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’istanza di gratuito patrocinio è stata respinta perché, al momento del sorgere del rapporto, il ricorrente non si trovava in Italia e il procedimento per il visto è anteriore e autonomo rispetto a quello per il permesso di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate, considerando l’elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, la sopravvenienza normativa e la complessità dell’iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine previsto o comunque ragionevole per la conclusione del procedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • d.l. 145/2024

    La sospensione prevista dalla normativa sopravvenuta non può protrarsi indefinitamente; deve essere risolta dall’amministrazione competente entro un termine ragionevole, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica.

  • art. 119 T.U.Sp.Giust.

    Il gratuito patrocinio è stato negato perché il ricorrente, al momento del sorgere del rapporto, non si trovava sul territorio nazionale e il procedimento per il visto è anteriore e autonomo rispetto a quello per il permesso di soggiorno.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono un obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e un’inerzia protratta oltre il termine previsto o, in assenza di un termine definito, oltre un termine ragionevole.
  • La sospensione procedimentale prevista da una normativa sopravvenuta non può protrarsi indefinitamente; decorso un periodo ragionevole, l’amministrazione competente deve definire la sospensione e procedere, anche previa sollecitazione dell’ufficio coinvolto, agli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento.
  • Nel procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato, l’amministrazione diplomatica, a fronte della richiesta dell’interessato e del nulla osta al lavoro, non può mantenere un’inerzia indefinita, ma deve procedere almeno alla convocazione dell’interessato entro il termine fissato dal giudice.
  • Il procedimento di rilascio del visto di ingresso è anteriore e autonomo rispetto al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno; tale autonomia rileva ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di gratuito patrocinio secondo la disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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