Cassazione Civile, Ordinanza n. 09535/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva presentato domanda di protezione internazionale in Slovenia e, successivamente, anche in Italia. L'Unità Dublino del Ministero dell'Interno aveva disposto il suo trasferimento in Slovenia, ritenendo quello Stato responsabile dell'esame della domanda. Il Tribunale di Trieste ha respinto l'impugnazione del provvedimento, affermando la propria competenza territoriale e ritenendo che non fossero state allegate in modo specifico carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza in Slovenia. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla competenza territoriale, contestando l'applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 13/2017; con il secondo ha denunciato omesso esame della situazione dei richiedenti asilo in Slovenia, sostenendo che il tribunale non aveva considerato la documentazione prodotta su criticità del sistema sloveno e sul rischio di violazione del principio di non refoulement.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo corretta la soluzione sulla competenza territoriale adottata dal tribunale e conforme alla giurisprudenza di legittimità; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023, il giudice non può esaminare il rischio di violazione del non refoulement senza aver prima verificato l'eventuale esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato membro richiesto. Poiché il tribunale si era limitato ad affermazioni apodittiche sulla sicurezza della Slovenia senza confrontarsi con la documentazione allegata dal richiedente, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. n. 13/2017
Richiamato ai fini della competenza territoriale del tribunale specializzato in materia di immigrazione.
art. 4, comma 3, d.l. n. 13/2017
Interpretato in modo costituzionalmente orientato, in coordinamento con il comma 1, per radicare la competenza nel luogo della struttura di accoglienza del richiedente.
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione delle norme sulla competenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi dedotti con documentazione.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Richiamato per affermare che anche un solo precedente univoco della Corte può fondare l'inammissibilità del ricorso che non contenga critiche idonee.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della necessità di garantire un effettivo diritto di difesa allo straniero.
art. 13 CEDU
Richiamato come fonte dell'obbligo di assicurare un ricorso effettivo.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale fondamento del diritto a un ricorso effettivo.
art. 3, paragrafo 1, regolamento n. 604/2013
Interpretato nel quadro della disciplina Dublino sulla determinazione dello Stato membro competente.
art. 3, paragrafo 2, secondo comma, regolamento n. 604/2013
Interpretato nel senso che il giudice può esaminare il rischio di violazione del non refoulement solo dopo aver constatato carenze sistemiche nello Stato richiesto.
art. 27 regolamento n. 604/2013
Richiamato in combinato con l'art. 3 ai fini del controllo giurisdizionale sulla decisione di trasferimento.
art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato in relazione al rischio di trattamenti vietati nel Paese di destinazione.
art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato in relazione alla protezione contro il rimpatrio verso Paesi non sicuri e al principio di non refoulement.
Massime di principio
- In materia di impugnazione dei provvedimenti di trasferimento Dublino, la competenza territoriale del tribunale specializzato si determina in base al collegamento con la struttura di accoglienza del richiedente, secondo un criterio di prossimità, rilevando la presenza dello straniero nel centro che lo ospita.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura che investe una questione già decisa in modo conforme a un orientamento univoco della Corte è inammissibile se non contiene critiche specifiche e idonee a mutare tale orientamento.
- Nel giudizio avverso una decisione di trasferimento verso un altro Stato membro, il giudice non può esaminare il rischio individuale di violazione del principio di non refoulement se prima non verifica e constata l'esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato richiesto.
- L'accertamento delle carenze sistemiche non può essere svolto in modo apodittico o meramente assertivo: il giudice deve confrontarsi con gli specifici elementi allegati e documentati dal richiedente e valutarli in concreto.
- Divergenze tra autorità o giudici dei diversi Stati membri sulle condizioni sostanziali della protezione internazionale non bastano, da sole, a dimostrare l'esistenza di carenze sistemiche nello Stato membro richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09418/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09420/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09421/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09425/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09426/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09427/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →