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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29653/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), deducendo sei motivi: (1) errore nel ritenere la responsabilità per l'atto del 16/05/2013 (sostenendo che l'asseverazione fu sottoscritta da altro tecnico e che egli si limitò a dare consigli e protocollare istanze); (2) contestazione della recidiva reiterata e della sua valutazione; (3) censura sulla mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che il reato fosse estinto alla data indicata; (4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (5) vizio nel bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva e violazione del divieto di reformatio in pejus; (6) eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato contestato per il periodo successivo al 10/08/2012 (in particolare l'atto del 16/05/2013) perché il fatto non sussiste, rilevando che l'asseverazione contestata era stata sottoscritta da altro tecnico. Ha dichiarato infondati o inammissibili i motivi relativi a recidiva, prescrizione, tenuità e alla maggior parte delle censure sull'eccesso di pena, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente (in particolare sulla recidiva e sulla continuità del reato). Tuttavia ha accolto il quinto motivo relativo al vizio di ricalcolo della pena: poiché il Tribunale aveva già ritenuto la recidiva equivalente alle attenuanti generiche, la Corte d'appello non avrebbe dovuto aumentare la pena per quella circostanza. Di conseguenza la pena è stata rideterminata per la parte residua (fino al 10/08/2012) in mesi sei di reclusione e 1.000,00 euro di multa; la parte successiva al 10/08/2012 è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    Il reato di esercizio abusivo della professione è stato contestato come reato eventualmente abituale/continuato; la Corte ha esaminato la responsabilità in relazione agli atti tipici e ha annullato la condanna per l'atto che non risultava sottoscritto dall'imputato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando la condotta sia «abituale»: la Corte ha ritenuto configurabile l'abitualità sulla base dei precedenti e ha quindi escluso la tenuità.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Le norme sugli elementi richiesti nel ricorso/censure in cassazione impongono che le doglianze contengano una critica argomentata e specifica; i motivi generici o non confrontati con la motivazione del giudice sono inammissibili.

  • principio giurisprudenziale sulla consumazione del reato continuato

    Nei reati consistenti in ripetuti atti della stessa natura (es. esercizio abusivo della professione), si risponde di un unico reato la cui consumazione coincide con l'ultimo atto: pertanto il termine di prescrizione decorre dall'ultimo comportamento computato.

Massime di principio

  • Se si contesta in cassazione la responsabilità per uno specifico atto, è cruciale dimostrare con documentazione puntuale che l'atto non è stato posto in essere dall'imputato; argomentazioni generiche non confrontate con la motivazione di merito sono inammissibili.
  • Nel caso di condotte ripetute riconducibili a esercizio abusivo di una professione, la fattispecie può essere trattata come reato continuato: il momento consumativo è l'ultimo atto e la prescrizione va valutata rispetto a tale data.
  • La recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica: il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione denoti maggiore pericolosità sociale; tale valutazione può essere implicita ma deve risultare dalla motivazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa in presenza di abitualità della condotta (anche desumibile da precedenti multipli); il giudice può considerare anche il complesso dei precedenti rilevanti.
  • In sede di determinazione della pena il giudice di merito non può ricalcolare la pena in pejus in violazione delle equivalenze già operate dal giudice precedente (es.: riconoscere la recidiva se il giudice di primo grado l'aveva già ritenuta equivalente alle attenuanti).
  • Chi impugna deve specificamente confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito: la mancata indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto rende i motivi di cassazione inammissibili.

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