Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22736/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di contributi comunitari PAC relativi a più annualità, formalmente riconosciuti ma non liquidati, che l'agricoltore assumeva essere stati illegittimamente trattenuti mediante compensazione con un diverso credito vantato dall'ente per prelievi supplementari dovuti in relazione allo sforamento delle quote latte. Il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo, poi revocato in sede di opposizione proposta dall'ente; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'ingiunzione ritenendo ammissibile la compensazione impropria tra aiuti PAC e debiti per prelievi latte, perché il credito opposto in compensazione risultava certo, liquido ed esigibile in forza di una cartella esattoriale non impugnata e dunque divenuta definitiva. Con il ricorso per cassazione la parte agricola ha dedotto: violazione dell'art. 1246 c.c. e della disciplina speciale sull'impignorabilità delle somme PAC, sostenendo che l'eccezione di impignorabilità/non compensabilità non sarebbe estensibile a controcrediti di titolo diverso da un pagamento indebito; errata applicazione del concetto di litigiosità del credito, allegando di aver contestato il debito per superprelievi; violazione delle regole sulla compensazione e sulla compensazione atecnica/finanziaria, deducendo che la litigiosità non sarebbe presupposto della compensazione e che le risultanze SIAN avrebbero mero valore informativo; ulteriore violazione dell'art. 1243 c.c. per errata nozione di unicità del rapporto e di compensazione atecnica. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il quarto motivo, ritenendoli infondati: ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nei rapporti tra crediti PAC e debiti per prelievi supplementari, è ammissibile la compensazione impropria a condizione che il controcredito sia certo e liquido, ferma la valutazione di merito; ha affermato che l'impignorabilità non impedisce il recupero dei pagamenti indebiti e che l'art. 1246 c.c. non si applica alla compensazione impropria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non attingeva la ratio decidendi, ossia la mancata impugnazione proprio della cartella esattoriale posta in compensazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specifica contestazione della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'ente è rimasto intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la compensazione impropria tra il credito dell'agricoltore per contributi PAC e il credito dell'ente per prelievi supplementari sulle quote latte, perché il controcredito era stato accertato in via definitiva mediante cartella esattoriale non impugnata e, quindi, certo e liquido. La Corte ha chiarito che la previsione di impignorabilità delle somme dovute per provvidenze comunitarie non osta al recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non impedisce la compensazione impropria. I motivi relativi alla pretesa litigiosità del credito e alla valenza delle contestazioni o del sistema SIAN sono stati ritenuti inammissibili perché non coglievano la specifica ratio della sentenza di appello, fondata sulla mancata impugnazione della cartella esattoriale indicata come titolo del controcredito. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1241 c.c.

    richiamato come base generale della compensazione, che nella compensazione impropria opera come effetto contabile del dare-avere nell'ambito di un rapporto unitario

  • art. 1243 c.c.

    richiamato per distinguere i requisiti della compensazione propria e per affermare che, nella compensazione impropria, rileva comunque l'accertamento giudiziale della certezza del controcredito

  • art. 1246 c.c.

    la previsione sull'impignorabilità/non compensabilità non osta alla compensazione impropria e, in ogni caso, non opera in tale fenomeno

  • art. 2033 c.c.

    menzionato per escludere che la vicenda fosse una mera ripetizione di indebito originario; il credito dell'ente è stato qualificato come recupero di indebito sopravvenuto

  • art. 3, comma 5 duodecies, d.l. n. 182 del 2005, conv. in l. n. 231 del 2005

    «Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie [...] non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari [...] tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze»

    la norma di impignorabilità contiene un'eccezione espressa per il recupero dei pagamenti indebiti da parte degli organismi pagatori

  • Regolamento (CE) n. 1782/2003

    richiamato come fonte della disciplina dei contributi PAC oggetto della domanda

  • Regolamento (CE) n. 1663/95

    richiamato per il sistema degli organismi pagatori riconosciuti e per il quadro del recupero delle somme dovute

  • Regolamento (CE) n. 595/2004, art. 17

    richiamato per affermare che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per recuperare correttamente il prelievo sui produttori

  • Regolamento (CE) n. 1034/2008, art. 5 ter

    menzionato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della decisione

  • art. 8 ter, comma 4, l. n. 33 del 2009

    richiamato per il Registro nazionale dei debiti e per la procedura di recupero dei crediti agricoli

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nei rapporti tra crediti per contributi PAC e debiti per prelievi supplementari sulle quote latte è ammissibile la compensazione impropria o atecnica quando il controcredito dell'ente sia certo e liquido, secondo l'accertamento del giudice di merito.
  • La compensazione impropria, quando si inserisce in un rapporto unitario disciplinato dal sistema PAC, si risolve in un mero accertamento contabile del dare e dell'avere e non richiede l'applicazione rigida dei requisiti della compensazione propria.
  • La previsione di impignorabilità delle somme dovute per provvidenze comunitarie non impedisce il recupero dei pagamenti indebiti da parte dell'organismo pagatore; tale eccezione consente anche l'operazione di compensazione nel perimetro del recupero.
  • Per contestare efficacemente il credito opposto in compensazione non basta allegare contestazioni generiche su debiti analoghi o su altri periodi: occorre censurare specificamente il titolo concreto posto a base della compensazione.
  • In cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze che non contrastano il fondamento effettivo della decisione, o che si limitano a richiamare precedenti astratti, sono inammissibili.
  • La certezza del controcredito può risultare dalla definitività di una cartella esattoriale non impugnata; in tal caso il credito è accertato in via definitiva e può essere opposto in compensazione.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneInadempimentoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.