Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23317/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento per appropriazione indebita relativo a due autovetture, la parte civile proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 646 c.p. Il ricorso deduceva un vizio di violazione di legge, contestando la decisione assolutoria. La Corte di cassazione rilevava però che il motivo era sostanzialmente reiterativo di doglianze già proposte in appello e già puntualmente disattese, oltre che formulato in modo generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva in una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità. La sentenza d'appello aveva valorizzato, tra l'altro, che una delle due autovetture era stata restituita dall'imputato e che l'altra era stata rubata da ignoti prima della scadenza del comodato d'uso, escludendo la tipicità della condotta appropriativa e la necessaria interversio possessionis.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Il reato di appropriazione indebita richiede una condotta tipica di appropriazione e, in particolare, la necessaria interversio possessionis; nel caso concreto la Corte d'appello ha escluso tali elementi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre in modo pedissequo le stesse censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del fatto o una lettura alternativa del compendio probatorio.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la sua genericità e l'assenza di argomentazioni puntuali ne determinano l'inammissibilità.
  • Per integrare l'appropriazione indebita è necessario che emerga una condotta incompatibile con il possesso altrui, ossia una chiara interversio possessionis; la restituzione del bene o la mancata disponibilità materiale per fatto di terzi possono escludere la tipicità della condotta appropriativa.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.