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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 6715 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente contro l'avviso di recupero dell'IVA relativa all'anno 1998. Il motivo principale riguardava l'erronea esclusione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002. Secondo l'Ufficio, tale proroga si applicava anche ai contribuenti che non avevano aderito al condono o che non avevano potuto usufruirne, mentre i giudici di merito avevano ritenuto che operasse soltanto per chi avesse definito la propria posizione fiscale mediante condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile la proroga biennale dei termini di accertamento anche quando il contribuente non si sia avvalso delle disposizioni agevolative del condono, salvo deroghe espresse della legge. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando tale principio e provveda anche sulle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 1

    termine quadriennale per l'esercizio del potere di accertamento IVA

    La CTR aveva ritenuto decorso il termine ordinario quadriennale e quindi decaduta l'Amministrazione dal potere di accertamento. La Cassazione ha però ritenuto necessario considerare anche la proroga prevista dalla normativa sul condono.

  • Legge 27 ottobre 2002, n. 289, art. 10

    la proroga biennale dei termini di accertamento opera "in assenza di deroghe contenute nella legge"

    La proroga biennale è finalizzata a tutelare l'interesse dell'Amministrazione finanziaria all'accertamento e alla riscossione. Pertanto si applica sia al contribuente che non abbia voluto aderire al condono, pur potendolo fare, sia a quello che non abbia potuto usufruirne, salvo deroghe legislative espresse.

Massime di principio

  • Quando una normativa di condono prevede una proroga dei termini di accertamento senza limitarla espressamente ai soli contribuenti aderenti, la proroga può applicarsi anche a chi non ha presentato domanda di definizione.
  • La proroga dei termini può essere interpretata come strumento posto a tutela dell'attività di accertamento e riscossione dell'Amministrazione, non necessariamente come beneficio riservato al contribuente che aderisce al condono.
  • Prima di dichiarare decaduta l'Amministrazione per decorso del termine ordinario, occorre verificare l'esistenza di proroghe legislative applicabili al periodo d'imposta e alla specifica imposta.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito dell'accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio stabilito dalla Cassazione.

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