Sentenza del 15/03/2017 n. 641 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Società virtuali associate ad una società reale ed operativa, alla quale forniscono manodopera costituita da lavoratori dipendenti dalle società virtuali - Costi indeducibili se la società associante è consapevole del sistema fraudolento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siena che aveva annullato il recupero a tassazione di costi per complessivi 340.820 euro, corrisposti dalla C.E.S. a società associate in partecipazione per l'utilizzo di lavoratori. Secondo l'Ufficio, tali società erano entità virtuali, prive di reale operatività, sede effettiva e documentazione, amministrate da prestanome e utilizzate per eludere gli obblighi fiscali e previdenziali connessi al lavoro dipendente. L'Agenzia ha sostenuto che la C.E.S., tramite il proprio legale rappresentante, fosse consapevole e partecipe del sistema fraudolento, anche alla luce del procedimento penale conclusosi con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e che pertanto i costi fossero indeducibili ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto indeducibili i costi di 340.820 euro. Ha valorizzato gli elementi indiziari acquisiti dalla Guardia di Finanza, tra cui buste paga, fax, bonifici e documentazione attestante che la C.E.S. utilizzava stabilmente lavoratori formalmente dipendenti delle società virtuali. La Commissione ha ritenuto provata la consapevolezza della società associante circa il meccanismo fraudolento e ha affermato che le modalità di impiego della manodopera costituivano la fonte del maggior profitto, realizzato anche a danno dell'Erario. La C.E.S. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, quantificate in 4.500 euro, previa riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, come sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 44/2012
Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi "non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti od attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale".
I costi direttamente utilizzati per realizzare un delitto non colposo non sono deducibili fiscalmente, quando il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale. Nel caso esaminato, la norma è stata applicata perché la società non si è limitata a beneficiare di prestazioni lavorative, ma era consapevole e partecipe del meccanismo fraudolento attraverso cui tali prestazioni venivano fornite.
Art. 444 c.p.p.
Applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il patteggiamento del legale rappresentante della società è stato considerato un elemento significativo del quadro probatorio e indiziario sulla consapevolezza della frode, pur nel contesto della valutazione complessiva degli elementi acquisiti.
Art. 1391 c.c.
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante.
La conoscenza o la mala fede rilevante per la società viene valutata con riferimento ai suoi rappresentanti e organi. La consapevolezza del legale rappresentante può quindi essere imputata alla persona giuridica.
Art. 15, d.lgs. n. 546/1992
La società soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, con applicazione della riduzione prevista dalla norma.
Massime di principio
- I costi formalmente documentati da contratti di associazione in partecipazione o da altri contratti leciti possono essere dichiarati indeducibili se risultano inseriti consapevolmente in un sistema fraudolento finalizzato a evadere imposte o contributi.
- Quando una società utilizza in modo stabile lavoratori formalmente dipendenti di entità prive di reale operatività, con sede fittizia, prestanome e mancati versamenti fiscali o previdenziali, l'Amministrazione finanziaria può presumere l'esistenza di un meccanismo fraudolento, purché supporti la contestazione con elementi precisi e concordanti.
- La deducibilità non dipende soltanto dalla natura apparente del contratto o dalla ricezione effettiva della prestazione: è decisiva la consapevolezza della società beneficiaria circa l'illiceità delle modalità con cui la prestazione viene resa.
- La responsabilità fiscale della società può essere fondata sulla conoscenza del sistema da parte del legale rappresentante o degli organi sociali, poiché la loro consapevolezza viene imputata alla persona giuridica.
- Un procedimento penale a carico del rappresentante, anche concluso con patteggiamento, insieme a documenti operativi come buste paga, fax, bonifici e istruzioni sulla gestione dei lavoratori, può costituire un quadro probatorio rilevante per negare la deduzione dei costi.
- Non è necessario che il costo sia estraneo all'attività ordinaria dell'impresa: può essere indeducibile anche un costo relativo a una prestazione realmente utilizzata nell'attività, se le modalità di acquisizione della prestazione sono parte integrante del delitto o della frode.
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