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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.C.I. - terreni destinati a verde pubblico - assoggettamento ad ICI del diritto edificatorio da esercitare in futuro - illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune contestava l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, sostenendo che i terreni fossero edificabili ai fini ICI. Secondo il Comune, sebbene le aree fossero destinate a verde pubblico, parco urbano e servizi, ai proprietari era stato attribuito un credito edilizio, consistente nella possibilità di trasferire volumetria edificabile su altri terreni. Il Comune riteneva che tale possibilità fosse sufficiente a qualificare le aree come edificabili. I contribuenti sostenevano invece che sui terreni non fosse possibile costruire nulla, in quanto destinati a verde pubblico e sottoposti a vincoli, e che un eventuale diritto edificatorio futuro e trasferibile non potesse essere assoggettato a ICI.

La decisione

L'appello del Comune è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che, per gli anni 2006 e 2007, i contribuenti non possedessero un'area edificabile cui commisurare l'ICI: sui terreni era infatti prevista la destinazione a verde pubblico, parco giochi e sport, con conseguente impossibilità di edificare direttamente. La possibilità di edificare in futuro su terreni diversi, attribuita mediante un cosiddetto credito edilizio, non è stata considerata equivalente al possesso di un terreno edificabile e non ha costituito un presupposto imponibile ai fini ICI. Gli avvisi di accertamento sono pertanto rimasti annullati e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori per i due gradi.

Norme richiamate

  • Art. 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

    Ai fini ICI rileva l'effettiva possibilità edificatoria dell'area, valutata secondo gli strumenti urbanistici e gli elementi rilevanti anche ai fini dell'indennità di espropriazione. Non è sufficiente l'esistenza di una potenzialità edificatoria futura, eventuale o esercitabile su un terreno diverso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15, 35 e 36

    Disposizioni processuali richiamate dal giudice per la decisione e per la regolazione delle spese di lite.

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici

    Il vincolo monumentale è stato esaminato nel giudizio, ma il collegio ha ritenuto che non vi fosse un conflitto tra il vincolo e la destinazione urbanistica comunale. La decisione è stata fondata principalmente sull'assenza di un'effettiva edificabilità dei terreni ai fini ICI.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, un terreno è imponibile come area fabbricabile solo quando esiste una concreta possibilità di edificazione sul terreno stesso, secondo la disciplina urbanistica applicabile.
  • La destinazione dell'area a verde pubblico, parco, servizi pubblici o altre funzioni che impediscano la costruzione diretta può escludere la qualificazione come area fabbricabile, anche se il piano urbanistico riconosce al proprietario una compensazione.
  • Un credito edilizio, una volumetria compensativa o un diritto edificatorio trasferibile su altri terreni non è automaticamente equiparabile a un terreno edificabile e non può, da solo, costituire la base imponibile ICI.
  • La futura ed eventuale possibilità di utilizzare la volumetria su un terreno diverso non soddisfa il requisito dell'attualità e dell'effettività dell'edificabilità richiesto dalla normativa ICI.
  • Nelle controversie analoghe occorre distinguere tra edificabilità dell'area posseduta, che può generare imposizione, e attribuzione di un diritto edificatorio compensativo, che potrebbe avere una diversa disciplina fiscale e non essere imponibile come area fabbricabile ai fini ICI.

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