Sentenza del 15/03/2017 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.C.I. - terreni destinati a verde pubblico - assoggettamento ad ICI del diritto edificatorio da esercitare in futuro - illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune contestava l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, sostenendo che i terreni fossero edificabili ai fini ICI. Secondo il Comune, sebbene le aree fossero destinate a verde pubblico, parco urbano e servizi, ai proprietari era stato attribuito un credito edilizio, consistente nella possibilità di trasferire volumetria edificabile su altri terreni. Il Comune riteneva che tale possibilità fosse sufficiente a qualificare le aree come edificabili. I contribuenti sostenevano invece che sui terreni non fosse possibile costruire nulla, in quanto destinati a verde pubblico e sottoposti a vincoli, e che un eventuale diritto edificatorio futuro e trasferibile non potesse essere assoggettato a ICI.
La decisione
L'appello del Comune è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che, per gli anni 2006 e 2007, i contribuenti non possedessero un'area edificabile cui commisurare l'ICI: sui terreni era infatti prevista la destinazione a verde pubblico, parco giochi e sport, con conseguente impossibilità di edificare direttamente. La possibilità di edificare in futuro su terreni diversi, attribuita mediante un cosiddetto credito edilizio, non è stata considerata equivalente al possesso di un terreno edificabile e non ha costituito un presupposto imponibile ai fini ICI. Gli avvisi di accertamento sono pertanto rimasti annullati e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori per i due gradi.
Norme richiamate
Art. 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.
Ai fini ICI rileva l'effettiva possibilità edificatoria dell'area, valutata secondo gli strumenti urbanistici e gli elementi rilevanti anche ai fini dell'indennità di espropriazione. Non è sufficiente l'esistenza di una potenzialità edificatoria futura, eventuale o esercitabile su un terreno diverso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15, 35 e 36
Disposizioni processuali richiamate dal giudice per la decisione e per la regolazione delle spese di lite.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici
Il vincolo monumentale è stato esaminato nel giudizio, ma il collegio ha ritenuto che non vi fosse un conflitto tra il vincolo e la destinazione urbanistica comunale. La decisione è stata fondata principalmente sull'assenza di un'effettiva edificabilità dei terreni ai fini ICI.
Massime di principio
- Ai fini ICI, un terreno è imponibile come area fabbricabile solo quando esiste una concreta possibilità di edificazione sul terreno stesso, secondo la disciplina urbanistica applicabile.
- La destinazione dell'area a verde pubblico, parco, servizi pubblici o altre funzioni che impediscano la costruzione diretta può escludere la qualificazione come area fabbricabile, anche se il piano urbanistico riconosce al proprietario una compensazione.
- Un credito edilizio, una volumetria compensativa o un diritto edificatorio trasferibile su altri terreni non è automaticamente equiparabile a un terreno edificabile e non può, da solo, costituire la base imponibile ICI.
- La futura ed eventuale possibilità di utilizzare la volumetria su un terreno diverso non soddisfa il requisito dell'attualità e dell'effettività dell'edificabilità richiesto dalla normativa ICI.
- Nelle controversie analoghe occorre distinguere tra edificabilità dell'area posseduta, che può generare imposizione, e attribuzione di un diritto edificatorio compensativo, che potrebbe avere una diversa disciplina fiscale e non essere imponibile come area fabbricabile ai fini ICI.
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