Sentenza del 15/03/2017 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi all'anno 1997, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi e redditi d'impresa applicando percentuali di ricarico. L'Ufficio sosteneva di aver effettuato un accertamento analitico-induttivo, legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, sulla base di presunzioni, dati istruttori, consumi e dichiarazioni rese da una socia. I contribuenti contestavano invece l'attendibilità della ricostruzione, l'utilizzo di percentuali di ricarico non adeguatamente dimostrate e il metodo della media aritmetica semplice. L'Ufficio aveva inoltre eccepito l'inammissibilità della riassunzione proposta dal socio S.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento disposto dalla CTP. Ha ritenuto che la contabilità non fosse stata dimostrata radicalmente inattendibile e che il divario tra i ricarichi applicati dalla società e quelli stimati dall'Ufficio non fosse abnorme o irragionevole. Le percentuali di ricarico non potevano fondarsi soltanto su raffronti relativi ad alcuni prodotti, su dichiarazioni estemporanee o su una media aritmetica semplice, soprattutto in presenza di beni eterogenei; occorreva una media ponderata basata su categorie omogenee e quantità effettivamente vendute. È stata inoltre respinta l'eccezione di inammissibilità relativa al socio S., poiché, in presenza di litisconsorzio necessario tra società e soci, egli aveva diritto di partecipare al giudizio. Le spese sono state compensate, anche per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
Violazione dell'art. 360 c.p.c.
La Corte di cassazione aveva annullato le precedenti sentenze per violazione della norma processuale, rilevando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'accertamento unitario.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Accertamento analitico-induttivo.
Consente di rettificare il reddito anche quando la contabilità è formalmente regolare, purché gli elementi utilizzati dall'Ufficio siano supportati da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e non si prescinda completamente dalle scritture contabili.
Art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Accertamento induttivo puro o extracontabile.
È applicabile quando le omissioni, falsità o inesattezze compromettono radicalmente l'attendibilità della contabilità, consentendo all'Amministrazione di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili.
Art. 54 D.P.R. n. 633/1972
Accertamento ai fini IVA.
Richiamato quale norma che consente la rettifica analitico-induttiva ai fini IVA mediante presunzioni, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 55, comma 2, n. 3, D.P.R. n. 633/1972
Accertamento induttivo puro in materia IVA.
Disciplina il metodo induttivo extracontabile quando le irregolarità contabili siano tali da rendere inutilizzabili, in modo sostanziale, le scritture dell'impresa.
Art. 2729 c.c.
Presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni utilizzate per fondare un accertamento analitico-induttivo devono derivare da elementi concreti, convergenti e logicamente idonei a dimostrare i maggiori ricavi o i minori costi.
Art. 59 D.P.R. n. 917/1986
Valutazione delle rimanenze iniziali e finali.
L'Ufficio aveva richiamato la norma per sostenere la rilevanza della mancata stampa dei dati registrati su supporto magnetico e della mancata istituzione delle distinte delle giacenze; tuttavia tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti, nel caso concreto, a legittimare la ricostruzione proposta.
Litisconsorzio necessario tra società e soci
Ipotesi di litis consorzio necessario.
Quando l'accertamento riguarda il reddito della società e il conseguente reddito di partecipazione dei soci, il giudizio deve coinvolgere tutti i soggetti interessati. Il socio può quindi partecipare al giudizio di riassunzione e la decisione produce effetti anche nei suoi confronti.
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare non impedisce automaticamente un accertamento analitico-induttivo, ma l'Ufficio deve dimostrare specifiche anomalie o una complessiva inattendibilità secondo criteri di ragionevolezza e antieconomicità.
- Le percentuali di ricarico non possono fondare da sole l'accertamento se derivano da dati limitati, da pochi prodotti, da dichiarazioni isolate o da semplici medie aritmetiche in presenza di merci eterogenee.
- Quando i prodotti hanno valori, quantità e margini differenti, il ricarico deve essere determinato mediante categorie omogenee o media ponderata, tenendo conto del peso effettivo dei diversi beni venduti.
- La divergenza tra il ricarico dichiarato e quello medio di settore deve essere abnorme e irragionevole per privare la contabilità di attendibilità; una differenza meramente statistica costituisce soltanto un indizio.
- L'onere della prova non si trasferisce automaticamente al contribuente: prima l'Amministrazione deve fornire presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Negli accertamenti unitari riguardanti società e soci, la partecipazione di tutti i soggetti è necessaria; il socio non può essere escluso dal giudizio di riassunzione quando la Cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio.
- La mancata eccezione tempestiva sull'ammissibilità della riassunzione può risultare superata dalla partecipazione effettiva dell'Ufficio al giudizio e dallo svolgimento di una difesa completa nei confronti del contribuente.
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