Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.R.P.E.F. - società a ristretta basepartecipativa - mancata notifica al socio dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e dei relativi allegati - illegittimità della pretesa tributaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2009, con cui gli era stato attribuito un maggior reddito di euro 45.347,00 quale reddito presuntivamente distribuito dalla società a ristretta base partecipativa. Ha contestato, tra l'altro, l'omessa allegazione degli elementi utilizzati per determinare il reddito societario, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212/2000, e l'inopponibilità dell'accertamento emesso nei confronti della società, poiché notificato alla precedente rappresentante legale e non al socio, che ne aveva avuto conoscenza solo dopo la definitività dell'atto per mancata impugnazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento IRPEF. Ha stabilito che, sebbene il reddito del socio derivi normalmente dall'accertamento definitivo effettuato nei confronti della società, tale accertamento non può produrre effetti contro il socio che non sia stato tempestivamente informato e messo in condizione di difendersi. La successiva allegazione dell'avviso societario all'atto notificato al socio non ha sanato la violazione, perché l'atto era già divenuto definitivo e non conteneva tutti i documenti e gli elementi necessari per contestare le presunzioni dell'Ufficio. L'Amministrazione Finanziaria è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 2.425,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 41 del D.P.R. n. 600/1973

    La norma è stata utilizzata dall'Ufficio per rideterminare induttivamente il reddito del contribuente. Tuttavia, l'accertamento derivato non è stato ritenuto valido perché fondato su un accertamento societario non opponibile al socio.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'atto deve essere motivato e deve indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa; devono essere allegati gli atti richiamati non già conosciuti dal contribuente.

    L'allegazione dell'atto societario non è sufficiente quando mancano i documenti e gli elementi del rapporto tra società e Ufficio necessari per consentire al socio una difesa effettiva.

  • Art. 24 della Costituzione

    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

    Il socio deve essere posto concretamente in condizione di contestare l'accertamento societario utilizzato come presupposto della maggiore pretesa personale. La mancata tempestiva conoscenza lede il diritto di difesa.

  • Artt. 15, 35 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    Sono stati richiamati per la decisione processuale e per la conferma della sentenza impugnata.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 19606 del 13 settembre 2006

    Il giudicato o la definitività dell'accertamento societario non possono spiegare effetti nei confronti del socio che non abbia partecipato al relativo procedimento né sia stato posto in condizione di parteciparvi.

Massime di principio

  • In caso di società a ristretta base partecipativa, l'accertamento del maggior reddito del socio può normalmente dipendere dall'accertamento effettuato sulla società, ma il socio deve poter contestare effettivamente l'atto presupposto.
  • La notifica dell'accertamento societario soltanto alla società o al suo rappresentante non garantisce automaticamente l'opponibilità dell'atto al socio, soprattutto quando il socio non abbia avuto una possibilità tempestiva di impugnazione.
  • La successiva trasmissione o allegazione dell'accertamento societario all'avviso personale del socio non sana la violazione se i termini per impugnare l'atto presupposto sono già scaduti.
  • Per rispettare il diritto di difesa, devono essere messi a disposizione anche i documenti e gli elementi concreti utilizzati dall'Amministrazione per fondare la presunzione di distribuzione del reddito.
  • Quando l'accertamento personale del socio si fonda esclusivamente su un atto societario divenuto definitivo senza il suo coinvolgimento, l'atto personale può essere annullato per inopponibilità del presupposto e lesione del diritto di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.