Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo ai redditi 2011. L'appello lamentava: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. (ultrapetitum), perché in primo grado non sarebbe stato dedotto il reddito da fabbricati pari a euro 553,00; 2) errore di diritto sul presupposto della tassabilità della plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie acquistato da meno di cinque anni, sostenendo che va tassata come reddito diverso (differenza tra corrispettivo e costo di acquisto). La parte resistente ha chiesto il rigetto dell'appello.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. In via preliminare ha escluso il vizio di ultrapetitum richiamato dall'Agenzia, poiché in primo grado l'appellato aveva chiesto la nullità dell'intero atto, sicché non si trattava di accoglimento ultroneo. Sostanzialmente, sul merito la Corte ha ritenuto applicabili i principi del TUIR (art. 9, comma 5 e art. 67) e della giurisprudenza della Cassazione: il diritto di superficie è un diritto reale e la sua cessione è equiparata, ai fini fiscali, alla cessione della proprietà; tuttavia la tassabilità come "reddito diverso" ai sensi dell'art. 67, lett. b) si applica alle aree fabbricabili (e comunque entro il termine quinquennale). Nel caso concreto si trattava di terreno agrario posseduto da oltre cinque anni, per cui l'importo percepito per la cessione del diritto di superficie non è stato ritenuto imponibile. Per questi motivi l'appello è stato respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 67

    comma 1, lett. b) (plusvalenze da cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni) e lett. 1) / lett. l) richiamate nel testo

    Le plusvalenze da cessione di immobili (o di diritti reali su immobili, per effetto dell'art. 9, comma 5) sono redditi diversi se la cessione avviene entro cinque anni e se l'area è suscettibile di utilizzazione edificatoria; per terreni agricoli e se decorso il termine quinquennale, la tassazione come reddito diverso non si applica.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 9, comma 5

    Equipara ai fini fiscali le cessioni a titolo oneroso della piena proprietà degli immobili agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento (quindi anche la cessione del diritto di superficie).

  • Codice di Procedura Civile - art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante per la doglianza di ultrapetitum; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il ricorrente di primo grado aveva chiesto la nullità dell'atto, posto che la decisione favorevole sul punto non costituiva accoglimento ultroneo.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. Sez. 5, n. 15333/2014; Cass. n. 14847/2018 richiamate

    Confermano che la cessione del diritto di superficie è disciplinata dall'art. 9, comma 5 TUIR e che le plusvalenze su terreni agricoli non sono imponibili come redditi diversi quando è decorso il quinquennio; la lett. b) dell'art. 67 si applica essenzialmente alle aree fabbricabili.

Massime di principio

  • La cessione del diritto di superficie è equiparata, ai fini fiscali, alla cessione della proprietà (art. 9, comma 5 TUIR): pertanto le regole sulle plusvalenze si applicano anche ai diritti reali di godimento.
  • Le plusvalenze da cessione di immobili (o di diritti reali su immobili) sono tassabili come 'redditi diversi' ai sensi dell'art. 67, lett. b) solo se l'immobile (o area) è suscettibile di utilizzazione edificatoria e la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto; per i terreni agricoli, decorso il quinquennio, non si realizza la tassabilità come reddito diverso.
  • Per stabilire la tassabilità occorre verificare la natura del terreno (agricolo vs edificabile) e il decorso del termine quinquennale dall'acquisto/ costruzione; la plusvalenza imponibile si determina come differenza tra corrispettivo percepito e costo d'acquisto (con eventuali rivalutazioni e spese deducibili).
  • La doglianza per 'ultrapetitum' può risultare infondata se in primo grado la parte aveva chiesto la nullità dell'atto o se la decisione favorevole non rappresenta un accoglimento ultroneo rispetto alle domande proposte.
  • I redditi collegati ad obblighi di 'permettere' ex art. 67, lett. l) TUIR vanno interpretati riferendosi a rapporti e obblighi di natura personale, non a diritti reali di godimento; quindi non è corretto ricondurre automaticamente la cessione del diritto reale di superficie a tali disposizioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.