Sentenza n. 4141/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto valutabile, oltre al titolo di abilitazione forense, anche un Master IPSOA in diritto tributario nell’ambito della graduatoria del concorso a 175 posti di dirigente di seconda fascia
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva partecipato al concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate e, dopo l’annullamento delle precedenti graduatorie e la rinnovazione della valutazione dei titoli, era stato collocato in posizione non utile. Aveva impugnato la nuova graduatoria lamentando, tra l’altro, la mancata attribuzione di punteggio per l’abilitazione alla professione forense e per un Master IPSOA in diritto tributario, nonché l’illegittimità del criterio moltiplicatore utilizzato dalla Commissione. Il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente alla mancata valutazione dei due titoli e respinto la censura sul criterio moltiplicatore. L’Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza con un unico motivo, censurando la parte relativa alla valutazione del Master IPSOA. Ha sostenuto che i criteri della Commissione ammettessero alla valutazione i corsi di alta formazione o perfezionamento solo se di durata almeno semestrale e conclusi con il superamento di un esame finale; inoltre, il candidato non avrebbe dimostrato né la durata utile del corso né l’esistenza dell’esame finale. Il candidato ha replicato che il corso avrebbe dovuto essere valutato come corso di perfezionamento e ha richiamato la circostanza che un analogo corso frequentato da un’altra candidata era stato valutato positivamente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato parzialmente la sentenza del TAR. Ha rilevato che i criteri rielaborati dalla nuova Commissione comprendevano, tra i titoli accademici e di studio valutabili, anche i titoli conseguiti presso istituti non universitari a seguito di corsi di alta formazione o perfezionamento di durata almeno semestrale e con esame finale. Pertanto, il Master IPSOA non poteva essere escluso per il solo fatto di essere stato svolto presso un istituto privato non universitario. Tuttavia, il candidato non aveva provato il superamento di un esame finale: la brochure prodotta descriveva il corso, articolato in una fase di studio e in uno stage, ma non indicava né l’esame finale né un numero di ore tale da comprovare il possesso dei requisiti. Il precedente relativo a un’altra candidata non dimostrava la contraddittorietà dell’operato della Commissione, poiché il corso da questa frequentato risaliva a un periodo molto anteriore e il relativo certificato attestava una diversa struttura didattica, senza consentire di escludere la presenza di un esame finale. Il Collegio ha inoltre rilevato che il candidato non aveva impugnato i criteri della Commissione che subordinavano la valutabilità dei corsi alla durata semestrale e all’esame finale; tali criteri non potevano quindi essere rimessi in discussione nel giudizio. Il ricorso di primo grado resta accolto quanto alla mancata valutazione del titolo di abilitazione alla professione forense, con obbligo dell’Amministrazione di rivalutare la posizione del candidato in conformità al giudicato. Restano respinte la censura sul criterio moltiplicatore e la richiesta di valutazione del Master IPSOA. La mancata proposizione di appello incidentale ha impedito al Consiglio di Stato di riesaminare il capo della sentenza di primo grado relativo al criterio moltiplicatore. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 99 c.p.a.
Richiamato nel contesto generale del processo amministrativo, ma non applicato quale norma decisiva nella decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’appellato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando i criteri di una procedura concorsuale ammettono alla valutazione titoli conseguiti presso istituti non universitari nell’ambito di corsi di alta formazione o perfezionamento, il titolo non può essere escluso per la sola natura privata dell’ente formatore; deve tuttavia essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dai criteri, compresi la durata minima del corso e il superamento dell’esame finale.
- La produzione di una brochure descrittiva del corso non è sufficiente a provare il superamento di un esame finale quando il documento non contiene alcun riferimento a tale prova; l’onere di dimostrare i requisiti di valutabilità del titolo grava sul candidato che ne chiede l’attribuzione del punteggio.
- La valutazione positiva di un titolo analogo conseguito da altro candidato non dimostra di per sé la contraddittorietà dell’azione amministrativa se i titoli o i corsi si riferiscono a periodi diversi e la documentazione non consente di stabilire che abbiano avuto la stessa struttura e i medesimi requisiti.
- I criteri di valutazione dei titoli non impugnati tempestivamente non possono essere rimessi in discussione nel giudizio promosso contro la graduatoria, sicché la valutazione deve avvenire secondo i requisiti da essi stabiliti.
- In appello, il capo della sentenza di primo grado non investito da appello incidentale non può essere riesaminato dal giudice di secondo grado, anche se collegato alla controversia sul capo oggetto dell’appello principale.
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