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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15232/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 1060/2024 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Genova n. 2829/23 (rigetto della richiesta di revisione). La ricorrente sosteneva di aver rilasciato procura speciale il 11/11/2023, attestata dall'estratto del registro delle impugnazioni della casa di reclusione, e chiedeva che fosse constatato l'errore percettivo e che il ricorso per cassazione fosse esaminato

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'inammissibilità pronunciata dalla Terza Sezione della Cassazione: il ricorso per cassazione depositato il 14/11/2023 risultava privo di procura speciale. L'estratto del registro trasmesso non conteneva la manifestazione di volontà di impugnare specificamente la sentenza impugnata come richiesto dall'art. 122 cod. proc. pen. Si è richiamato il principio secondo cui la procura speciale è condizione di legittimazione per il ricorso per cassazione in materia di revisione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. a cod. proc. pen.

    art. 591 comma 1 lett. a cod. proc. pen.

    Indica i presupposti di legittimazione e rappresentanza per le impugnazioni; la Corte ha richiamato tale norma riguardo alla legittimazione all'impugnazione tramite difensore munito di procura speciale

  • art. 640 cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso per revisione e, nel contesto, la Corte ha interpretato che, ai sensi di questa norma, per proporre ricorso per cassazione (nell'ambito della revisione) è richiesta la procura speciale del difensore

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Prevede le dichiarazioni e richieste rese dal detenuto; la ricorrente aveva prodotto l'estratto del registro delle dichiarazioni della casa di reclusione come prova della nomina del difensore

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiede che la dichiarazione del detenuto indichi chiaramente la volontà di compiere atti specifici, come l'impugnazione di un provvedimento; la Corte ha ritenuto che l'estratto prodotto non conteneva una manifestazione chiara di volontà di impugnare la decisione di rigetto della revisione

  • art. 625 comma 4 cod. proc. pen.

    art. 625 comma 4 cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riguardo ai provvedimenti conseguenti in caso di annullamento (il PG aveva chiesto annullamento senza rinvio e provvedimenti ex art. 625, comma 4); la Corte non ha accolto la richiesta perché ha ritenuto infondato il ricorso

  • Giurisprudenza citata - Cass. Sez. 3 n. 18016 del 08/01/2019

    Cass. sez. 3 n. 18016 del 08/01/2019 (dep. 02/05/2019)

    Richiama il principio consolidato che, quando la legge richiede procura speciale, il mandato deve comunque essere interpretato in modo da preservare gli atti quando la volontà della parte è sufficientemente chiara; tuttavia la volontà deve essere espressa in modo da escludere ogni incertezza sull'effettiva portata del mandato

Massime di principio

  • La procura speciale è condizione di legittimazione essenziale per proporre ricorso per cassazione nei casi in cui la legge lo richieda (es. ricorso nell'ambito della revisione): la sua assenza rende il ricorso inammissibile.
  • L'estratto del registro delle dichiarazioni del detenuto può integrare o dimostrare la procura, ma deve contenere una manifestazione chiara e specifica della volontà di impugnare il provvedimento indicato; la semplice nomina di un difensore non è sempre sufficiente.
  • Il principio di conservazione degli atti opera solo se la volontà della parte è comunque chiaramente desumibile dal contenuto della procura o delle dichiarazioni: formulazioni vaghe o incomplete possono non bastare.
  • La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di procura speciale comporta conseguenze economiche (spese processuali e, talora, somme alla Cassa delle ammende); è quindi importante curare la forma preventiva dell'incarico.
  • Prassi consigliata: prima del deposito di impugnazioni rilevanti acquisire e depositare la procura speciale formale, allegare copia dell'estratto del registro se il soggetto è detenuto indicando espressamente il provvedimento da impugnare, utilizzare canali certi (PEC, atti registrati) e conservare ricevute e trasmissioni.
  • Nei casi di dubbio sulla correttezza formale della procura, valutare tempestivamente un'integrazione formale o un deposito sostitutivo per evitare l'inammissibilità per carenza di legittimazione.

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