Cassazione Penale, Sentenza n. 15232/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 1060/2024 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Genova n. 2829/23 (rigetto della richiesta di revisione). La ricorrente sosteneva di aver rilasciato procura speciale il 11/11/2023, attestata dall'estratto del registro delle impugnazioni della casa di reclusione, e chiedeva che fosse constatato l'errore percettivo e che il ricorso per cassazione fosse esaminato
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'inammissibilità pronunciata dalla Terza Sezione della Cassazione: il ricorso per cassazione depositato il 14/11/2023 risultava privo di procura speciale. L'estratto del registro trasmesso non conteneva la manifestazione di volontà di impugnare specificamente la sentenza impugnata come richiesto dall'art. 122 cod. proc. pen. Si è richiamato il principio secondo cui la procura speciale è condizione di legittimazione per il ricorso per cassazione in materia di revisione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. a cod. proc. pen.
art. 591 comma 1 lett. a cod. proc. pen.
Indica i presupposti di legittimazione e rappresentanza per le impugnazioni; la Corte ha richiamato tale norma riguardo alla legittimazione all'impugnazione tramite difensore munito di procura speciale
Disciplina il ricorso per revisione e, nel contesto, la Corte ha interpretato che, ai sensi di questa norma, per proporre ricorso per cassazione (nell'ambito della revisione) è richiesta la procura speciale del difensore
Prevede le dichiarazioni e richieste rese dal detenuto; la ricorrente aveva prodotto l'estratto del registro delle dichiarazioni della casa di reclusione come prova della nomina del difensore
Richiede che la dichiarazione del detenuto indichi chiaramente la volontà di compiere atti specifici, come l'impugnazione di un provvedimento; la Corte ha ritenuto che l'estratto prodotto non conteneva una manifestazione chiara di volontà di impugnare la decisione di rigetto della revisione
art. 625 comma 4 cod. proc. pen.
art. 625 comma 4 cod. proc. pen.
Norma richiamata con riguardo ai provvedimenti conseguenti in caso di annullamento (il PG aveva chiesto annullamento senza rinvio e provvedimenti ex art. 625, comma 4); la Corte non ha accolto la richiesta perché ha ritenuto infondato il ricorso
Giurisprudenza citata - Cass. Sez. 3 n. 18016 del 08/01/2019
Cass. sez. 3 n. 18016 del 08/01/2019 (dep. 02/05/2019)
Richiama il principio consolidato che, quando la legge richiede procura speciale, il mandato deve comunque essere interpretato in modo da preservare gli atti quando la volontà della parte è sufficientemente chiara; tuttavia la volontà deve essere espressa in modo da escludere ogni incertezza sull'effettiva portata del mandato
Massime di principio
- La procura speciale è condizione di legittimazione essenziale per proporre ricorso per cassazione nei casi in cui la legge lo richieda (es. ricorso nell'ambito della revisione): la sua assenza rende il ricorso inammissibile.
- L'estratto del registro delle dichiarazioni del detenuto può integrare o dimostrare la procura, ma deve contenere una manifestazione chiara e specifica della volontà di impugnare il provvedimento indicato; la semplice nomina di un difensore non è sempre sufficiente.
- Il principio di conservazione degli atti opera solo se la volontà della parte è comunque chiaramente desumibile dal contenuto della procura o delle dichiarazioni: formulazioni vaghe o incomplete possono non bastare.
- La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di procura speciale comporta conseguenze economiche (spese processuali e, talora, somme alla Cassa delle ammende); è quindi importante curare la forma preventiva dell'incarico.
- Prassi consigliata: prima del deposito di impugnazioni rilevanti acquisire e depositare la procura speciale formale, allegare copia dell'estratto del registro se il soggetto è detenuto indicando espressamente il provvedimento da impugnare, utilizzare canali certi (PEC, atti registrati) e conservare ricevute e trasmissioni.
- Nei casi di dubbio sulla correttezza formale della procura, valutare tempestivamente un'integrazione formale o un deposito sostitutivo per evitare l'inammissibilità per carenza di legittimazione.
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