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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14230/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

Nel 2016 la Procura regionale presso la Corte dei conti contestò a un ingegnere, che negli anni 2000-2002 era direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali di una provincia, affidamenti di lavori mediante trattativa privata e cottimo fiduciario, con artificioso frazionamento di opere che sarebbero state unitarie e assegnate prevalentemente a una stessa impresa. La Procura quantificò in 241.213 euro il danno alla concorrenza e il danno da disservizio. In sede penale l'ingegnere era stato condannato in primo grado per turbativa d'asta aggravata; la Corte d'appello dichiarò poi i reati estinti per prescrizione, confermando, per mancata impugnazione, la condanna al risarcimento di 20.000 euro in favore dell'ente costituitosi parte civile. La Corte dei conti di primo grado dichiarò prescritto il danno da disservizio e respinse per difetto di prova la domanda relativa al danno alla concorrenza, rigettando l'eccezione di ne bis in idem. In appello, la Procura regionale impugnò il rigetto della domanda per danno alla concorrenza e l'ingegnere propose appello incidentale sul ne bis in idem. La Corte dei conti d'appello accolse l'appello principale e lo condannò a pagare 280.000 euro, già rivalutati, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza; respinse l'appello incidentale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'ingegnere denunciò, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., difetto assoluto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che la precedente condanna risarcitoria penale, passata in giudicato e riferita ai medesimi fatti materiali, impediva la decisione contabile per violazione del ne bis in idem.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La dedotta violazione del ne bis in idem, derivante dalla precedente statuizione risarcitoria pronunciata in sede penale, non attiene ai limiti esterni della giurisdizione, sindacabili ai sensi dell'art. 362 c.p.c., ma riguarda la proponibilità o proseguibilità dell'azione di responsabilità erariale e costituisce un error in iudicando sui limiti interni della giurisdizione. Le azioni civile e contabile restano istituzionalmente indipendenti anche se riguardano gli stessi fatti: la prima mira al ristoro integrale del danno dell'amministrazione, mentre la seconda tutela l'interesse pubblico al buon andamento e al corretto impiego delle risorse con funzione prevalentemente sanzionatoria. Una questione di giurisdizione può configurarsi quando si contesta in astratto la stessa configurabilità del danno erariale in relazione ai presupposti normativi della responsabilità, ma tale contestazione non era stata proposta. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, considerata la natura di parte solo formale della Procura generale presso la Corte dei conti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    Deve, pertanto, escludersi l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., avverso le decisioni della Corte dei Conti, per violazione del “ne bis in idem”, risolvendosi tale vizio in un error in iudicando, sui limiti interni della giurisdizione, sotto il profilo della proponibilità o proseguibilità della domanda per effetto di una precedente pronuncia del giudice penale (o civile).

    Il ricorso ex art. 362 c.p.c. contro una decisione contabile è ammesso per contestazioni sui limiti esterni della giurisdizione, non per far valere la violazione del ne bis in idem, che concerne la proponibilità o proseguibilità della domanda ed è un errore sui limiti interni.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Si è – per vero – affermato, al riguardo, che, in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei Conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (Cass. Sez. U., 28/11/2013, n. 26582).

    Il sindacato delle Sezioni Unite previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. riguarda i limiti esterni della giurisdizione; la sovrapposizione fattuale tra giudizio civile o penale e giudizio contabile non determina, di per sé, una questione di giurisdizione.

  • art. 65 ord. giud.

    Si è – per vero – affermato, al riguardo, che, in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei Conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (Cass. Sez. U., 28/11/2013, n. 26582).

    La potestà regolatrice delle Sezioni Unite in materia di giurisdizione non si estende alla soluzione delle interferenze tra azioni civile o penale e azione contabile quando esse attengano soltanto alla proponibilità della domanda.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato nella misura prevista dalla disposizione, se dovuto.

Massime di principio

  • Le azioni di responsabilità civile promosse dall'amministrazione e di responsabilità erariale esercitate davanti alla Corte dei conti sono reciprocamente indipendenti anche quando riguardano i medesimi fatti materiali: la prima persegue il ristoro integrale del danno subito dall'ente, mentre la seconda tutela l'interesse pubblico al buon andamento e al corretto impiego delle risorse con funzione prevalentemente sanzionatoria.
  • L'eventuale interferenza tra un giudizio civile o penale e quello contabile, compresa la deduzione del ne bis in idem fondata su una precedente pronuncia risarcitoria, attiene alla proponibilità o proseguibilità dell'azione contabile e non integra, di per sé, una questione di giurisdizione sindacabile con ricorso ex art. 362 c.p.c.
  • La questione rientra nei limiti esterni della giurisdizione quando viene contestata la configurabilità in astratto del danno erariale rispetto ai presupposti normativi della responsabilità amministrativa; non vi rientra la mera contestazione della proponibilità dell'azione per l'esistenza di un precedente giudizio civile o penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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