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Sentenza

Sentenza del 22/10/2015 n. 8415 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Contraddittorio preventivo - Abuso del diritto/elusione - Art. 20 TUIR - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, una serie di operazioni formalmente distinte — conferimento di un ramo d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni — come un'unica operazione sostanzialmente diretta alla cessione del ramo d'azienda. L'Amministrazione aveva quindi applicato la tassazione proporzionale, qualificando l'operazione come elusiva, ma senza instaurare preventivamente il contraddittorio con il contribuente.

La decisione

La Commissione ha annullato l'avviso di liquidazione, ritenendo obbligatorio il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 600/1973 per ogni contestazione di elusività. Tale obbligo si applica sia quando l'abuso è contestato in base al principio generale dell'abuso del diritto, sia quando viene invocata una disposizione antielusiva speciale, come l'art. 20 del d.P.R. 131/1986. L'assenza del contraddittorio ha determinato l'illegittimità dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973

    Impone all'Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente prima di contestare l'elusività di un'operazione. L'obbligo è stato interpretato come applicabile a ogni contestazione elusiva, indipendentemente dalla base normativa utilizzata.

  • Art. 20, d.P.R. 131/1986

    Norma in materia di imposta di registro utilizzata dall'Ufficio per riqualificare il conferimento di ramo d'azienda e la successiva cessione di quote come un'unica operazione sostanziale avente ad oggetto la cessione del ramo d'azienda. Anche l'applicazione di questa disposizione, se fondata su una contestazione di elusività, richiede il contraddittorio preventivo.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta un'operazione come elusiva o abusiva, deve normalmente consentire al contribuente di esporre preventivamente le proprie ragioni, anche se la contestazione si fonda su una norma speciale e non sul generale principio dell'abuso del diritto.
  • La riqualificazione fiscale di più atti formalmente distinti come un'unica operazione economica non può prescindere dal rispetto delle garanzie procedimentali previste per le contestazioni antielusive.
  • Un avviso di accertamento o di liquidazione emesso senza il contraddittorio preventivo richiesto può essere annullato per violazione del procedimento, senza che sia necessario discutere nel merito l'effettiva natura elusiva dell'operazione.
  • Fattispecie elusive sostanzialmente analoghe devono essere trattate in modo coerente: non è legittimo riconoscere il contraddittorio quando viene applicato il principio generale dell'abuso del diritto e negarlo quando la stessa contestazione è formulata sulla base di una disposizione antielusiva speciale.
  • La sequenza di operazioni scelta dal contribuente non è automaticamente abusiva; l'Amministrazione deve contestarne l'elusività nel rispetto sia dei presupposti sostanziali sia delle garanzie procedurali.

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