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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05309/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto l'ordinanza del Tribunale che aveva negato l'accesso alla sostituzione della pena in sede esecutiva. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno che, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sostituzione della pena detentiva inflitta con sentenza di primo grado confermata in appello. Il ricorso deduceva la manifesta illogicità del provvedimento, sostenendo in sostanza che la sostituzione della pena avrebbe dovuto essere ammessa ai sensi dell'art. 95, comma 1, d.lgs. 150/2022. La Corte ha però rilevato che, alla data di entrata in vigore della riforma, il procedimento era pendente in appello e non in cassazione, sicché non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 95 d.lgs. 150/2022; inoltre, la sostituzione della pena avrebbe dovuto essere richiesta con la procedura di cui all'art. 545-bis c.p.p. e su espressa istanza dell'interessato.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, d.lgs. 150/2022

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive solo se, all'entrata in vigore della riforma, il procedimento era pendente in cassazione; non si applica se il giudizio era ancora pendente in appello.

  • art. 545-bis c.p.p.

    La sostituzione della pena deve essere richiesta secondo la procedura prevista da questa disposizione e necessita di una domanda espressa dell'interessato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le norme transitorie in materia di sanzioni sostitutive vanno applicate restrittivamente: la competenza del giudice dell'esecuzione opera solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina intertemporale.
  • Quando il procedimento non è pendente nel grado richiesto dalla norma transitoria, non è possibile ottenere in sede esecutiva la sostituzione della pena sulla base di quella disciplina.
  • La sostituzione della pena deve essere attivata con la procedura prevista dal codice di rito e su richiesta espressa dell'interessato; non può essere riconosciuta d'ufficio in un diverso contesto processuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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