Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23281/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione giuridica del fatto e la condanna. Con il primo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la corte di merito aveva escluso la riqualificazione del fatto da rapina a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che gli argomenti della sentenza impugnata non fossero corretti. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge per la mancata applicazione della diminuente della lieve entità, invocando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024; secondo il ricorrente, alla luce di tale arresto avrebbero dovuto valorizzarsi natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché la particolare tenuità del danno o del pericolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, richiamando il difetto di specificità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte costituzionale n. 86 del 2024 impone una valutazione complessiva dei parametri normativi per la lieve entità, ma che nel caso concreto la corte territoriale aveva congruamente escluso l'attenuante in ragione del valore del bene e dell'intensità della violenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma oggetto di contestazione e di richiesta di riqualificazione del fatto; la qualificazione giuridica confermata dalla corte di merito non è stata rivista in sede di legittimità.

  • art. 393 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente come fattispecie alternativa più favorevole, in sostituzione del delitto contestato.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o solo apparenti, perché non si confrontano in modo effettivo con le ragioni della decisione impugnata.

  • Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024

    «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo»

    Per il riconoscimento della diminuente della lieve entità il giudice deve valutare complessivamente i parametri indicati; nel caso concreto, tuttavia, la lieve entità è stata correttamente esclusa in ragione del valore del bene e dell'intensità della violenza.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di manifesta illogicità della motivazione non è sufficiente se la censura resta meramente assertiva o apparente e non evidenzia reali vizi argomentativi della decisione.
  • La diminuzione per lieve entità richiede una valutazione complessiva di natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della tenuità del danno o del pericolo; il giudice può escluderla motivando congruamente su elementi concreti come il valore del bene e l'intensità della violenza.
  • Quando il giudice di merito applica correttamente i criteri di valutazione della lieve entità e motiva in modo non illogico, la censura in cassazione si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile o comunque infondata.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioniRapina
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.