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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27857/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il socio unico di una società in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il suo reclamo contro la dichiarazione di fallimento della società. Nel merito, i motivi dedotti erano tre: con il primo si lamentava la violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c., sostenendo che una dichiarazione resa da un terzo integrasse confessione stragiudiziale idonea a provare un credito verso altro soggetto; con il secondo si denunciava l'omesso esame di un documento depositato nel reclamo, sempre riferito a tale dichiarazione; con il terzo si deduceva violazione degli artt. 5 l. fall. e 1218 c.c. per avere la corte di merito valutato lo stato di insolvenza della società in liquidazione senza tenere conto dei criteri applicabili a tale tipo societario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati reputati inammissibili perché miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale già scrutinato dai giudici di merito, operazione preclusa al giudizio di legittimità, e perché non era stata adeguatamente allegata la decisività del fatto/documento asseritamente omesso. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., poiché la decisione impugnata era conforme al principio per cui, quando la società è in liquidazione, ai fini dell'art. 5 l. fall. occorre verificare se l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali; nel caso concreto la Corte territoriale aveva rilevato un debito molto elevato e un attivo patrimoniale inconsistente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    costituisce il rimedio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, qui utilizzato per contestare la declaratoria di fallimento della società.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che una dichiarazione di terzo integrasse confessione rilevante.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dal ricorrente per qualificare la dichiarazione come confessione stragiudiziale.

  • art. 5 l. fall.

    norma centrale sulla nozione di insolvenza; per la società in liquidazione la valutazione deve essere compiuta verificando se l'attivo sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    menzionato solo per chiarire che la documentazione non era invocata per escludere la soggettiva fallibilità, ma per contestare il requisito oggettivo dell'insolvenza.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla valutazione dello stato di insolvenza, ma non ritenuto decisivo rispetto alla ratio della decisione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    usato come base dell'inammissibilità del terzo motivo, perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica il rito camerale adottato e la possibilità di trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    evocato dal ricorrente come vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di decisività e perché diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei documenti già esaminati dal giudice di merito; la censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il fatto/documento abbia effettiva decisività e sia stato realmente trascurato.
  • La deduzione di una confessione stragiudiziale richiede che la dichiarazione sia effettivamente riferibile al soggetto dal quale si pretende di far discendere l'effetto confessorio; una tale qualificazione non può essere invocata in cassazione per ottenere una rivalutazione del contenuto documentale.
  • Per la società in liquidazione, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice deve verificare se l'attivo patrimoniale sia idoneo a soddisfare integralmente e in modo eguale i creditori sociali, non essendo centrale la capacità dell'impresa di operare sul mercato o di generare liquidità per la prosecuzione dell'attività.
  • Quando la decisione impugnata è conforme a principi di diritto consolidati, la censura di legittimità è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProveInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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