Ordinanza n. 2590/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 28 luglio 3035, con il quale è stata rigettata l’istanza volta a conseguire la cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 14 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A fondamento della domanda cautelare ha prospettato un pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza e dalla conseguente impossibilità di esercitare i diritti civili e politici connessi allo status civitatis. Il provvedimento di diniego risulta motivato dal pregiudizio penale rappresentato dalla condanna pronunciata il 6 maggio 2021 dal G.I.P. presso il Tribunale di Parma nei confronti del coniuge convivente della ricorrente, per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora e, inoltre, per carenza del fumus boni iuris. Quanto al pericolo di danno grave e irreparabile, il Collegio ha ritenuto che i diritti inviolabili dell’uomo siano comunque tutelati dalla Costituzione e dal d.lgs. n. 286/1998; che la lesione dei diritti politici, connessi all’elettorato, non presenti una gravità e irreparabilità tali da impedire l’esame della causa nel merito; e che il diniego di cittadinanza non impedisca allo straniero di lavorare, esercitare la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino o permanere sul territorio nazionale in forza di un diverso titolo di soggiorno, del quale la ricorrente è titolare. Quanto al fumus boni iuris, il provvedimento impugnato è apparso correttamente fondato sul pregiudizio penale a carico del coniuge convivente, sicché non è stata formulata una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente.
art. 2 Cost.
Richiamato quale fondamento della tutela costituzionale dei diritti inviolabili dell’uomo, ritenuta idonea a escludere un pregiudizio cautelare grave e irreparabile derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza.
art. 32 Cost.
Richiamato insieme all’art. 2 Cost. a conferma della tutela dei diritti fondamentali anche in assenza della cittadinanza italiana.
art. 2 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale disposizione che assicura allo straniero la tutela dei diritti fondamentali della persona.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana, di per sé, non determina normalmente un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare, quando i diritti fondamentali della persona restano garantiti dalla Costituzione e dalla disciplina applicabile agli stranieri.
- La mancata possibilità di esercitare i diritti politici connessi alla cittadinanza non integra, in assenza di ulteriori specifiche circostanze, un danno cautelare grave e irreparabile, considerata la frequenza dell’esercizio di tali diritti e la possibilità di definire la controversia nella fase di merito.
- Il diniego di cittadinanza non determina automaticamente l’impossibilità per lo straniero di lavorare, esercitare la libertà economica o permanere legittimamente sul territorio nazionale, qualora disponga di un diverso valido titolo di soggiorno.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando gli elementi acquisiti fanno apparire ragionevolmente legittimo il diniego di cittadinanza fondato su un pregiudizio penale riferito al coniuge convivente del richiedente.
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